L'avviso di conclusione delle indagini, art. 415 bis cpp

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Percival
view post Posted on 13/4/2009, 19:52




Una delle novità più importanti apportate dalla L. 479/99 al codice di procedura penale ed in particolare alla fase delle indagini preliminari è costituita dall’introduzione dell’ art. 415 bis ovvero dell’ avviso all’indagato della conclusione delle stesse.

Il I comma di detta norma prevede infatti che il PM debba fare notificare all’indagato ed al difensore l’avviso della conclusione delle indagini preliminari prima della scadenza del termine previsto dalla legge.

Non è chiaro dal tenore letterale della disposizione se nei limiti temporali di cui sopra sia sufficiente che il PM abbia disposto la notifica ovvero sia anche necessaria l’esecuzione della stessa da parte di Ufficiali giudiziari o dalla Polizia giudiziaria incaricata.

Ne deriva che il PM deve, nella prima ipotesi, concludere le indagini almeno il giorno prima di quello in cui scade il termine previsto dalla legge e, nella seconda, deve anticiparne la chiusura in tempo utile da consentire l’esecuzione della notifica dell’avviso ai destinatari.

In ogni caso se il Pubblico Ministero termina le indagini alla scadenza del termine ovvero in prossimità della stessa, si trova di fatto nell’impossibilità di notificare l’avviso della conclusione delle medesime prima della scadenza di detto termine.

Pertanto se il PM intende osservare il precetto formulato dal I comma dell’art. 415 bis ne consegue una decurtazione del periodo utile per effettuare le indagini preliminari.

L’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 160 c.p.Cassazione penale, sez. unite, 22 febbraio 2007, n. 21833


Ratio dell’istituto è fornire alla persona sottoposta alle indagini gli strumenti atti a garantirle completo esercizio del diritto di difesa in una fase antecedente rispetto alle possibili determinazioni che il Pubblico Ministero dovrà assumere in relazione all’esercizio dell’azione penale.
La norma in esame, sostanzialmente, oltre ad informare l’indagato relativamente ai motivi ed alla natura dell’accusa che gli si muove, concede allo stesso la facoltà di accedere al materiale raccolto nel corso delle indagini e confluito nel fascicolo dell’accusa, così da consentirgli le opportune valutazioni in ordine agli addebiti contestati, al materiale probatorio in atti e, soprattutto, alla strategia difensiva da attuare.


L’avviso ex 415-bis cod.proc.pen. non è previsto in relazione al giudizio immediato; a tale conclusione è pervenuta la Consulta che ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 453 cod.proc.pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 comma 2 Cost.” (Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 203, in Dir. Pen e Proc. 2002, p. 818, cfr. all. n. 1).
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “nel rito speciale del giudizio immediato, l’art. 453 cod proc pen. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis.
Ed invero tale adempimento è previsto quando si procede nelle forme ordinarie con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta a giudizio, mentre il presupposto del giudizio immediato è l’evidenza della prova la cui sussistenza permette di evitare la celebrazione dell’udienza preliminare” (Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 18151, in Cass. Pen. 2004, p. 2455, cfr. all. n. 2).

Anche per quanto attiene il decreto penale di condanna non è previsto l’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

In relazione ai reati per cui è prescritta la citazione diretta ex art. 550 cod.proc.pen.(Tribunale monocratico) applicabili gli adempimenti previsti dall’art. 415-bis cod.proc.pen.


In relazione al procedimento davanti al Giudice di Pace è stata avanzata questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace sia dato avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod.proc.pen..
La Consulta con pronuncia 28 giugno 2004 n. 201 ha dichiarato la manifesta infondatezza di tale
questione (Corte Cost. 28 giugno 2004, n. 201, in Giur. Cost. 2004, p. 2058, cfr. all. n. 4).

Il contenuto dell’avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. è stabilito dal comma 2 della norma in questione, ma, come meglio precisato dalla giurisprudenza, “l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è atto preordinato all’esercizio del diritto di difesa e, pertanto, la mancanza e l’incompletezza di taluni degli elementi essenziali, quali sono la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede e la data del luogo del fatto, determinano una nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all’art. 178 lett c) cod.proc.pen.”. (Trib. Milano, ord. 27 giugno 2000, in Foro ambrosiano 2000, p. 581, cfr. all. n. 5).


Come visto il PM, a seguito dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, deve depositare gli atti riguardanti le stesse, ciò al preciso scopo di consentire all’indagato di conoscere in modo completo gli addebiti contestati e le fonti di prova che sorreggono la tesi dell’accusa.
Nell’eventualità in cui il Pubblico Ministero non depositi tutto il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini, tale omissione non determina la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, ma esclusivamente l’inutilizzabilità degli atti non depositati.

La richiesta di rinvio a giudizio è, invece, nulla:
1) nel caso in cui non sia stato dato l’avviso di cui all’art. 415-bis cod.proc.pen.;
2) nell’ipotesi in cui l’indagato abbia richiesto di essere sottoposto ad interrogatorio nei termini stabiliti dalla legge (20 giorni) e tuttavia non si sia svolto l’interrogatorio di cui all’art. 375, comma 3, cod.proc.pen..

Le nullità sopra richiamate sono di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 cod.proc.pen., rilevabili, quindi, anche d’ufficio, ma in ogni caso non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
 
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