L'ENTE COMUNE, Tutto ciò che un amministratore decoroso dovrebbe sapere

« Older   Newer »
  Share  
Percival
view post Posted on 29/4/2009, 23:31




Parte I: Inquadramento costituzionale. Le funzioni del comune. Gli organi di governo. Il consiglio comunale:composizione e funzioni.

INQUADRAMENTO COSTITUZIONALE.

Art. 114 Costituzione della repubblica Italiana (commi 1 e 2)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

LE FUNZIONI DEL COMUNE

Secondo la previsione dell'art. 118 comma 2, i Comuni sono titolari sia di funzioni amministrative proprie che di funzioni amministrative ad essi conferite con legge statale o regionale.

Ai sensi dell'art. 13 del TUEL (Testo Unico Enti Locali – D. Lgs. 267/2000), le funzioni amministrative proprie del comune sono quelle che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei seguenti settori organici:
1)servizi alla persona e alla comunità,
2)assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Sono fatte comunque salve le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Oltre alle suddette funzioni, il Comune svolge anche compiti di gestione sul territorio di servizi di competenza dello stato. In particolare (art. 14 TUEL), il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

GLI ORGANI DI GOVERNO
Sono organi di governo del comune:
1)il consiglio;
2) la giunta;
3)il sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

1.Composizione

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
-da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
-da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 12 membri negli altri comuni.

2. Funzioni

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. Svolge, cioè, attività di propulsione e di controllo rispetto all'operato degli organi esecutivi (sindaco e giunta).
In particolare il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
Al consiglio compete, inoltre, in via esclusiva, l'adozione di alcuni, tassativamente elencati dall'art. 42 co. 2 TUEL:

1)approvazione e modifica degli statuti dell'ente e delle aziende speciali;
2) approvazione e modifica dei regolamenti, esclusi quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, che sono di competenza della giunta (articolo 48, comma 3 TUEL);
3)l'indicazione di criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
4)adozione degli atti generali di programmazione (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione) ed eventuali deroghe ad essi;
5) approvazione di convenzioni tra i comuni e tra questi e la provincia;
6) costituzione e modificazione di forme associative.

Compete, altresì, al consiglio comunale di:
1) Istituire organismi di decentramento e di partecipazione, individuarne i compiti e stabilire le norme del loro funzionamento;
2) disciplinare l' organizzazione dei pubblici servizi;
3) costituire istituzioni e aziende speciali;
4) decidere l'affidamento in concessione dei pubblici servizi;
5) decidere la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
6) decidere l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
7) decidere l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
8) dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
9)contrarre mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
10) emettere prestiti obbligazionari;
11) decidere le spese pluriennali (ossia, quelle che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi a quello di competenza), escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
12) deliberare l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, salvo che si tratti di acquisiti, alienazioni o permute già previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che di tali atti fondamentali costituiscono mera esecuzione ovvero rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
13) affidare appalti e concessioni, salvo che si tratti di appalti o concessioni già previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che di tali atti fondamentali costituiscono mera esecuzione ovvero rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
14) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
15) nominare i suddetti rappresentanti, nei casi previsti dalla legge.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui ai precedenti punti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune.
Tuttavia la giunta può deliberare in via d'urgenza le variazioni di bilancio. Nei successivi 60 giorni la delibera urgente deve essere sottoposta al consiglio per la ratifica, a pena di decadenza.

Edited by Percival - 30/4/2009, 09:27
 
Top
view post Posted on 30/4/2009, 08:26
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


molto interessante
image

in una parte del precedente post c'è il numero di una legge ma manca l'anno di riferimento.
(Testo Unico Enti Locali – D. Lgs. 267/200)
Quindi da quello che pare di capire il TUEL è abbastanza recente.
 
Top
Percival
view post Posted on 30/4/2009, 08:28




2000
 
Top
Percival
view post Posted on 2/5/2009, 09:52




Parte II: la giunta comunale. Nomina, composizione, revoca. I cd. assessori esterni. Competenze della giunta. Il parere di regolarità tecnica e contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA.
Il sindaco nomina i componenti della giunta, indicando all'interno della stessa un vicesindaco. Delle nomine è data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali , computando a tale fine il sindaco e comunque non superiore a sedici unità.
Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

I CD. ASSESSORI ESTERNI (non facenti parte del consiglio comunale)
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco , anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la nomina di assessori esterni è ammessa solo se espressamente prevista dallo statuto. Anche in tale ipotesi l'assessore esterno deve essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

COMPETENZE DELLA GIUNTA
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Persegue, in collaborazione con il sindaco, l'attuazione degli indirizzi generali dettati dal consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
La giunta compie tutti gli atti di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Sindaco ed al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei dirigenti degli uffici.
In particolare il Consiglio di Stato ha inteso chiarire che “al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza. (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 6764 del 9 dicembre 2002).”

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 
Top
view post Posted on 2/5/2009, 10:24
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


scusi avvocato potrebbe tradurre questa sentenza del Consiglio di Stato dal giuridichese all'italiano


al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza. (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 6764 del 9 dicembre 2002).”
:blink:
 
Top
Percival
view post Posted on 2/5/2009, 10:30




adesso sono super impegnato.
 
Top
view post Posted on 2/5/2009, 10:51
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


ok quando hai tempo.
Intanto facciamo un pò di chiarezza lessicale.

Spesso si sente parlare di Comune o di Municipio facendo riferimento al medesimo palazzo,
ma lo si fa in maniera impropria perchè ci sono delle differenze.

Comune

Un comune è un'entità amministrativa determinata da limiti territoriali precisi sui quali insiste una porzione di popolazione. Si definisce, per le sue caratteristiche di centro demico nel quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti, l'ente locale fondamentale.
Il comune è infatti, nell'ordinamento italiano come nella maggior parte degli ordinamenti di diritto positivo occidentali, il centro della vita di relazione dell'individuo, dal momento che il suo territorio coincide quasi sempre con quello di un centro abitato (citta' o borgo), più le campagne circostanti (nel caso di montella le montagne), con le eventuali case sparse, ed eventuali nuclei o centri abitati strettamente interdipendenti, o che si presumono strettamente interdipendenti.

In Italia i comuni sono dotati di un sindaco, una giunta e un consiglio comunale

Municipio

Nella lingua italiana parlata si fa spesso uso della parola "municipio" in maniera impropria, per indicare la sede dell'amministrazione comunale, che invece il legislatore chiama «casa comunale», «residenza municipale» o usando altre locuzioni. Ciò dipende dal fatto che nel medioevo gli edifici pubblici caratteristici dei comuni, cioè delle città politicamente autonome, nei quali si tenevano le adunanze degli organi rappresentativi, erano detti «municipi».
Si e' soliti chiamare municipio l'edificio nel quale risiedono la giunta, il consiglio comunale e il sindaco, il termine "municipio" è stato poi utilizzato come sinonimo di comune sino alla riforma degli enti locali di cui al testo unico emanato con decreto legislativo 267/2000. Tale testo, agli articoli 15 e 16, introduce l'istituto del municipio quale livello di autonomia amministrativa spettante anche ai territori relativi ad alcuni o tutti gli ex comuni, o parti di essi, all'interno di quei comuni nati per fusione o aggregazione di due o più comuni.
Va sottolineato che dal punto di vista storico-etimologico, la parola municipio non è relativa al palazzo in quanto, come ricordato infrastruttura utilizzata per la prima volta in epoca romana per indicare le città assoggettate che godevano della civitas sine suffragio, da munia, munera, plurale di munus, che significa ufficio nel senso di prestazione, servizio (dal dizionario etimologico di Ottorino Pianigiani).

Quindi con comune si indica l'entita' amministrativa delimitata dal territorio dove si insedia la popolazione e quindi con comune si indica il territorio del centro abitato dove risiede la popolazione, mentre per municipio si intende proprio il luogo dove risiedono gli organi esecutivi del comune e dove si eseguono tutti gli atti emanati dalla sua giunta e consiglio comunale.
 
Top
Percival
view post Posted on 3/5/2009, 12:37




CITAZIONE (Claudio Bozzacco @ 2/5/2009, 11:24)
scusi avvocato potrebbe tradurre questa sentenza del Consiglio di Stato dal giuridichese all'italiano


al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza. (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 6764 del 9 dicembre 2002).”
:blink:

Ti posso rispondere con un esempio, da non prendere alla lettera, ma che serve a dare un'idea generale.

Il consiglio dice: uagliù, servono soldi. Dobbiamo vendere qualcosa (scelta fondamentale dell’ente).

La Giunta dice: ammo capito. Deliberiamo di vendere il pezzo di terreno x o la casa Y di proprietà del comune. (attuazione dell'indirizzo politico indicato dal consiglio).

Il dirigente dell'ufficio competente predispone e stipula il contratto di compravendita (cura cioè l'aspetto meramente amministrativo).
 
Top
7 replies since 29/4/2009, 23:31   1024 views
  Share