| La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di contrassegni elettorali. Rassegna a cura del Ministero dell'Interno
CONTRASSEGNO CONFONDIBILITÀ CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 27 agosto 1976, n. 1150 Dal testo della decisione: «L’art. 33 del testo unico n. 570 del 1960,modificato dall’art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie: 1)quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro; 2)quella che si ha allorquando i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici. I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall’accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »
Massima: «L’art. 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1999, n. 344 Massima: «Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell’elettore medio di oggi, superiore a quella dell’elettore medio di quaranta anni fa. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 17 luglio 2000, n. 3922 Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 7 novembre 2005, n. 6192 Dal testo della decisione: «Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all’elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »
CONTRASSEGNO DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 luglio 1994, n. 732 Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all’art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale “la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall’intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell’originale. » Massima: «La norma di cui all’art. 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »
CONTRASSEGNO DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 17 luglio 2000, n. 3922 Massima: « È illegittima l’ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »
CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Decisione 17 dicembre 1996, n. 24 Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. » CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688 Massima: «Mentre è necessaria l’autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l’utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all’art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l’atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 2001, n. 3212 Massima: «È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l’autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall’art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall’art.1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 14 novembre 2006, n. 6683 Dal testo della decisione: «La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.
[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n.5985]
Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alla altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l’elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione –anche ivi contenuta – ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960. [In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole,senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall’espressione letterale del suo contenuto«]. » Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 6 febbraio 2007, n. 482 Dal testo della decisione: «L’art. 28, secondo comma, del testo unico16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta. [In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]. »
|