Elezioni amministrative: vademecum per la presentazione delle liste

« Older   Newer »
  Share  
Percival
view post Posted on 14/2/2009, 16:23




NB: Le istruzioni sotto riportate sono estratte dalla pubblicazione ministeriale nr. 5 del Ministero dell’Interno emanata in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2008, in attesa della pubblicazione ministeriale relativa all’anno 2009.




Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4.
Per il Comune di Montella, pertanto, ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra dodici e sedici.

Possono candidarsi tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
1)candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;
2)dichiarazione di presentazione della lista;
3)certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
4)dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e la candidatura alla carica di Consigliere comunale;
5)certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6)modello di contrassegno di lista;
7)programma amministrativo.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consiglio Comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di Consigliere comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
Con la lista va presentato anche il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo che verrà affisso all’albo pretorio.
La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di Montella (popolazione inferiore a 10.000 abitanti), da non meno di 60 e non più di 120 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune con l’utilizzo di moduli separati riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo, data di nascita dei candidati, nonché cognome e nome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori, con l’indicazione che gli stessi sono elettori del Comune per il quale la lista viene presentata.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.
La dichiarazione può contenere anche l’indicazione di due delegati che potranno assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata, a norma dell’art. 14 della legge 21 marzo 1990, nr. 53, e successive modificazioni, da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.
L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune.
Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale.
Nella dichiarazione di accettazione si deve dichiarare che il candidato non ha accettato nessuna altra candidatura in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in più di due comuni; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'autenticazione della firma del candidato dovrà essere autenticata con le modalità descritte sopra. Per i candidati che si trovino all'estero l’autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

L’atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i cittadini dell’Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, nr. 197, o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.
Il predetto contrassegno sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
E’ vietato l’uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
Al fine di prevenire la ricusazione del contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale si dovrà evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E’ da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 1° cm (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di 2 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito (o loro delegati) che attesti che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico.

Il Programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Tale documento verrà affisso all'Albo pretorio del Comune.
 
Top
view post Posted on 14/2/2009, 19:11
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Un pò di lavoro. La redazione di un programma e diversi documenti.
:D

Edited by Claudio Bozzacco - 27/2/2009, 22:24
 
Top
Percival
view post Posted on 27/2/2009, 22:07




La presentazione delle candidature e del programma amministrativo va eseguita dalle ore 08:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni e cioè:

dalle ore 08:00 di VENERDI’ 8 MAGGIO 2009
alle ore 12:00 di SABATO 9 MAGGIO 2009
 
Top
Percival
view post Posted on 10/4/2009, 17:08




La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di contrassegni elettorali.
Rassegna a cura del Ministero dell'Interno

CONTRASSEGNO CONFONDIBILITÀ
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 agosto 1976, n. 1150
Dal testo della decisione: «L’art. 33 del testo unico n. 570 del 1960,modificato dall’art. 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:
1)quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con
contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;
2)quella che si ha allorquando i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.
I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall’accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

Massima: «L’art. 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1999, n. 344
Massima: «Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell’elettore medio di oggi, superiore a quella dell’elettore medio di quaranta anni fa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922
Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 novembre 2005, n. 6192
Dal testo della decisione: «Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all’elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »

CONTRASSEGNO DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732
Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all’art. 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale “la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall’intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell’originale. »
Massima: «La norma di cui all’art. 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »

CONTRASSEGNO
DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922
Massima: « È illegittima l’ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria
Decisione 17 dicembre 1996, n. 24
Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »
CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1998, n. 688
Massima: «Mentre è necessaria l’autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l’utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all’art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l’atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »


CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 2001, n. 3212
Massima: «È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l’autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall’art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall’art.1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »



CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683
Dal testo della decisione: «La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall’art. 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell’intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre
2005, n.5985]

Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alla altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l’elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione –anche ivi contenuta – ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.
[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che «il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole,senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall’espressione letterale del suo contenuto«]. »
Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482
Dal testo della decisione: «L’art. 28, secondo comma, del testo unico16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.
[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre
2003, n. 7319]. »
 
Top
3 replies since 14/2/2009, 16:23   7462 views
  Share