L'ENTE COMUNE, Tutto ciò che un amministratore decoroso dovrebbe sapere

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Percival
view post Posted on 2/5/2009, 09:52 by: Percival




Parte II: la giunta comunale. Nomina, composizione, revoca. I cd. assessori esterni. Competenze della giunta. Il parere di regolarità tecnica e contabile.

LA GIUNTA COMUNALE
NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA.
Il sindaco nomina i componenti della giunta, indicando all'interno della stessa un vicesindaco. Delle nomine è data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali , computando a tale fine il sindaco e comunque non superiore a sedici unità.
Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

I CD. ASSESSORI ESTERNI (non facenti parte del consiglio comunale)
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco , anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la nomina di assessori esterni è ammessa solo se espressamente prevista dallo statuto. Anche in tale ipotesi l'assessore esterno deve essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

COMPETENZE DELLA GIUNTA
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Persegue, in collaborazione con il sindaco, l'attuazione degli indirizzi generali dettati dal consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
La giunta compie tutti gli atti di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Sindaco ed al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei dirigenti degli uffici.
In particolare il Consiglio di Stato ha inteso chiarire che “al Consiglio comunale spettano le sole determinazioni incidenti sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre alla Giunta compete l'attuazione degli indirizzi dell’organo elettivo, la quale, però, implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza. (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n. 6764 del 9 dicembre 2002).”

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. I responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 
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