| Illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia se il debito del contribuente è inferiore agli 8.000 euro
Ha avuto vasta eco in rete la sentenza (n. 4077 del 22 febbraio 2010) con la quale la Corte di Cassazione a sezioni unite, ha dichiarato nulla un’iscrizione di ipoteca effettuata da Equitalia Polis per un credito di imposte dirette di valore inferiore ad € 8.000,00. La decisione scioglie in maniera (si auspica) definitiva la problematica del rapporto tra i due strumenti che la legge (d.p.r. 603/1972) conferisce al concessionario (nella specie Equitalia) per la riscossione delle imposte e dei tributi iscritti a ruolo per mancato pagamento nei termini: l’espropriazione immobiliare e l’iscrizione di ipoteca. Ed infatti, l’art. 76 del cennato d.p.r. consente al concessionario di procedere all’espropriazione immobiliare, ma solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente gli € 8.000,00 (ridotti a € 5.000,00 dall’art. 32, comma 7, lettera a) del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2). Il successivo primo comma dell’articolo 77 prevede, invece, la facoltà per il concessionario di iscrivere ipoteca (cd. esattoriale) sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Quest’ultima norma, a differenza dell’art. 76, non indica alcun limite di valore del credito. Orbene parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Nola e, anche se non in maniera univoca, Tribunale di Napoli) muovendo da tale dato testuale e considerando autonomi, se pur collegati sotto l’aspetto funzionale, i due istituti, ha affermato l’inapplicabilità all’iscrizione di ipoteca del limite minimo di € 8.000,00 previsto per l’espropriazione immobiliare. L’iscrizione di ipoteca esattoriale, si argomenta, oltre ad avere funzione preparatoria dell’espropriazione immobiliare, svolge anche un proprio autonomo ruolo di garanzia e soprattutto di “pressione” sul debitore (il quale è indotto al pagamento per ottenere lo svincolo del proprio bene) che favorisce il recupero del credito senza il ricorso al rimedio estremo dell’espropriazione forzata. Ne discende l’autonomia dei due istituti e quindi delle norme che li disciplinano. Alla stregua di tale orientamento, quindi, per crediti relativi ad imposte dirette di valore complessivo inferiore ad € 8.000,00, il concessionario, non può procedere all’espropriazione immobiliare (art. 76 d.p.r. 603/1972), ma può iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente (art. 77 d.p.r. 603/1972). Altro indirizzo, suffragato dalla sentenza in commento, ritiene sussistere uno stretto ed inscindibile nesso funzionale tra l’iscrizione dell’ipoteca e la successiva espropriazione immobiliare, nel senso che la prima sarebbe esclusivamente strumentale alla seconda e, come atto prodromico, sarebbe assoggettata alle medesime regole, ivi incluso il limite degli € 8.000,00 (oggi € 5.000,00).
TRIBUTI – RISCOSSIONE – IPOTECA – DEBITO DEL CONTRIBUENTE SUPERIORE AGLI OTTOMILA EURO – NECESSITÀ In tema di riscossione delle imposte, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.
Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone e Relatore F. Tirelli)
In senso contrario: Tribunale di Nola sez. I, sentenza n. 190 del 25 febbraio 2008; Tribunale di Napoli, sez. VIII, sentenza n. 4595/2007; Tribunale di Napoli, sez. V, sentenza n. 8618/2006, Tribunale di Napoli, sez. VIII, sentenza numero 30021/2005).
Conforme:Tribunale di Napoli, V Sez. civile, 29 marzo 2007, G.M.: dott. Giorgio Sensale.
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