Differenza ingiuria diffamazione

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Percival
view post Posted on 15/4/2009, 09:04






Art. 594.
Ingiuria.

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 595.
Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

COMMENTO
La differenza fondamentale tra ingiuria e diffamazione consta nella presenza o meno della persona offesa.
Nell’ingiuria l’offesa è rivolta ad una persona presente.
Nella diffamazione il soggetto passivo del reato è assente mentre viene posta in essere l’offesa.
Nel reato di diffamazione,inoltre, a differenza che nell’ingiuria, è espressamente richiesta la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto, ecc.) ad almeno due persone del fatto offensivo; non è richiesta, invece, la contemporaneità della comunicazione, potendo essa aver luogo in tempi diversi ed anche ad intervalli più o meno lunghi (ANTOLISEI).
 
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Percival
view post Posted on 26/11/2009, 08:42





Tribunale di Salerno, sez. I, (G.M. Maio), ud. 19 maggio
2004, sentenza n. 787.
Reato - Querela - Contenuto.
(art. 120 c.p.)



La denuncia-querela per ingiurie, nella quale non siano precisate le espressioni e le parole che ne costituiscono l'oggetto, non individuando le offese rivolte dall'imputato, non risulta idonea ad integrare la necessaria condizione di procedibilità. (Nel caso de quo, mentre, nel capo di imputazione era riportata l'espressione “Sei una donna di strada” -non riscontrata
nella deposizione della persona offesa- in querela si leggeva esclusivamente che alla persona offesa “venivano rivolte ingiurie”).
 
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view post Posted on 12/3/2011, 10:47
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Diffamazione via web: l'indirizzo Ip è una prova schiacciante

Si connette a Internet tramite il PC di casa e partecipa ad un forum politico su web inveendo e diffamando un soggetto e la sua famiglia: è diffamazione e il codice numerico IP cui è associato attraverso il gestore della linea telefonica ne è prova schiacciante, cui si aggiunge il nickname utilizzato. La Cassazione (sentenza 8824/11) ha stabilito la responsabilità penale per diffamazione a carico di un soggetto operante su un forum web identificato mediante il numero IP del suo computer.

Nel giudizio l’accertamento tecnico ha posto in luce che:
a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa – così come avanzato dalla tesi difensiva - ossia collegarsi dall’IP di un terzo rubandone l’identità, dovrebbe conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
c) l’utente scorretto avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo.


Impossibile che realisticamente si realizzino tutte queste circostanze. L’uomo pertanto, conferma anche la Cassazione, è responsabile di diffamazione senza che vi sia spazio per altri capri espiatori. Non opera nemmeno l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica dal momento che le espressioni offensive consistono non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore. La Cassazione ribadisce che non è necessaria l'intenzione di offendere l'altrui reputazione, essendo sufficiente la volontà dell'agente di usare parole lesive del bene giuridico, con la consapevolezza di offendere la dignità personale del destinatario delle espressioni.

La Stampa


Una domanda per l'Avvocato:
Cosa si intende per bene giuridico?
:huh:
 
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view post Posted on 23/7/2011, 19:40
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La suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Agrigento contro l’assoluzione accordata ad un consigliere comunale accusato di aver diffamato la responsabile del nucleo commercio e polizia sanitaria del comune, sostenendo davanti ad altre persone in Municipio, che la signora «con il mercato si è fatta e continua a farsi i c... suoi». Espressione che il giudice di pace non aveva censurato, assolvendo l'imputato dall’accusa di diffamazione, perchè a suo giudizio rientrava ampiamente nel «diritto di critica» in quanto il consigliere comunale aveva inteso attaccare soltanto l’attività pubblica e istituzionale della collega e non anche le sue qualità morali.


Di avviso diverso è stata invece la Procura di Agrigento che, nel chiedere la condanna dell’uomo, ha fatto notare che l’espressione è «un attacco alla persona». Piazza Cavour ha giudicato il ricorso fondato e, bacchettando il giudice di pace, ha evidenziato che questi «oltre a trascurare di indicare la soglia oltre la quale una critica è espressa con parole volgari e inutilmente aggressive», ha fornito «una ricostruzione che non si è dimostrata capace di spiegare in quale modo e per quale ragione logica l’espressione consisterebbe in una critica all’organizzazione del mercato». Nel «linguaggio comune l’espressione incriminata sta ad indicare scelte o iniziative in violazione di regole comuni e, attribuita ad un pubblico amministrazione, si presta ad essere comunemente recepita come indicativa di comportamenti illeciti, atteso che alla carica pubblica è affidata la cura di pubblici interessi non di rado protetti con norme di rilievo pubblicistico come quelle penali».
 
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view post Posted on 9/9/2011, 07:52
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Poliziotto offeso sul suo operato: non è ingiuria

Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32907/11.




Il caso



Intervenuti per sedare un dissidio familiare nella qualità di appartenenti al corpo della Polizia di Stato, due poliziotti vengono apostrofati da uno dei due litiganti come soggetti che non erano in grado di fare il loro mestiere e non erano capaci di fare null'altro.

Il Giudice di pace, però, assolve l’imputato perché tali espressioni non erano idonee ad aggredire il patrimonio morale delle persone offese, essendo mirate solo a criticare l’operato degli agenti che, chiamati dallo stesso ricorrente per potere rientrare nella casa che il convivente rifiutava di aprire, non erano riusciti a porre rimedio al disagio dell'imputato stesso. Piena assoluzione, quindi, perché il fatto non sussiste.

C'è lesione dell’onore della persona e del decoro del pubblico ufficiale? Col ricorso per cassazione, presentato dagli agenti, si lamenta l’errata valutazione dell’interesse della persona il cui onore è leso e della lesione del decoro in quanto pubblico ufficiale. A parere dei ricorrenti non si può parlare di diritto di critica, visto che l’imputato aveva fatto ricorso ad espressioni «inutilmente dileggianti», e neanche valorizzare il nervosismo, perché sembrerebbe evocare la scriminante della provocazione (art. 599, comma 2, c.p.p.), anche se gli operanti non hanno posto in essere alcun fatto ingiusto.


Però, come i giudici di merito, anche la Cassazione sostiene che le frasi attribuite al prevenuto non presenterebbero «idoneità offensiva e pertanto non sarebbero tali da far sussistere il fatto-reato» in questione. Infatti, non può essere esclusa aprioristicamente la censura dell’operato delle forze dell’ordine. In conclusione, non può considerarsi superato il discrimine della legittima espressione di una critica all’operato delle forze dell’ordine, quindi, la Corte di legittimità rigetta il ricorso e condanna i due agenti al pagamento delle spese del procedimento.
 
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view post Posted on 30/9/2011, 13:33
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per ulteriori approfondimenti sui diversi temi rivolgersi presso

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view post Posted on 23/11/2011, 09:58
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E' ingiuria definire "terrone" anche chi è del nord

Dare del "terrone" a chi non ha origini meridionali è comunque offensivo perchè «odiosamente razzista». Lo afferma la Cassazione (sentenza 42933/11) confermando la condanna (che comprende anche un risarcimento per i danni morali) nei confronti di V. G., un piemontese che durante una lite con il vicino di casa, pur sapendo che questi non era meridionale, gli aveva detto «lei per me può andare solo a fan..., terrone di merda».

«Con la medesima tecnica dell’assimilazione denigratoria il vicino è stato paragonato, non solo a un rifiuto organico, ma anche a un individuo che, per la sua origine, è evidentemente ritenuto obiettivamente inferiore (ovviamente da V. G., che ha offeso A. C. e gli italiani del Sud)». La Suprema Corte ha bocciato il ricorso col quale l’imputato chiedeva perchè ormai la società è abituata alle «espressioni poco corrette». Inoltre il vicino - ha aggiunto - non aveva motivo di offendersi non essendo meridionale.

«È pur vero che la recente giurisprudenza ha mostrato alcune aperture verso un linguaggio più diretto e disinvolto, ma talune espressioni hanno un carattere obiettivamente insultante. Sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si disumanizza la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi». Pertanto, «paragonare un uomo a un escremento è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa».

Nè la circostanza che l’imputato abbia un «livello culturale superiore» (è laureato) può essere «invocata per attenuare la valenza negativa della sua condotta». Infatti proprio il suo background - conclude la Cassazione - lo rende «pienamente consapevole della valenza fortemente negativa delle espressioni adoperate».
 
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frittola
view post Posted on 24/11/2011, 23:00




Si può querelare per ingiuria per cose scritte su facebook senza che vengano scritti nomi e cognomi? La persona che ha querelato ha dichiarato che le scritte sono riferibili a lei come persona!!!
 
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7 replies since 15/4/2009, 09:04   7382 views
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