Eccesso Colposo, Art. 55 c.p.

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view post Posted on 6/7/2009, 19:11
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Eccesso Colposo
Art. 55 codice penale

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), 52 (difesa legittima), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.


esempi

L'art.55 c.p. disciplina l'eccesso colposo come segue quando nel commettere alcuni dei fatti previsti dagli artt.51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo (42 co. 2 e 43)", pertanto condizione fondamentale e indispensabile per l'applicabilità della norma dell'art.55 c.p. è la sussistenza nella fattispecie delle condizioni e dei requisiti presupposti per la legittima difesa (ex art. 52c.p.), ad eccezione della proporzione tra la difesa e l'offesa.

Deve essere dunque accertato che il soggetto attivo sia una persona fisica con capacità dì diritto penale ed imputabile (essendo la responsabilità subordinata all'imputabilità), che sia esistito il pericolo di un'offesa e la necessità di difendere un diritto contro detto pericolo.

In particolare, per quanto riguarda il pericolo dell'offesa, va evidenziato che detto pericolo deve essere attuale cioè essere già in corso di attuazione nel momento della reazione (pericolo di un'offesa maggiore nei reati permanenti) o imminente; infatti senza questa condizione si deve ritenere la difesa privata come non necessaria e pertanto illegittima. Di conseguenza l'eccesso colposo non potrà configurarsi nel caso in cui l'offesa riguardi il futuro o si sia già esaurita, caso in cui tuttavia potrà trovare eventuale applicazione l'attenuante della provocazione disciplinata dall'art.62 n. 2 c.p.

L'offesa minacciata, che può essere sia fisica, come nella fattispecie, che morale, deve inoltre essere ingiusta cioè configurare una situazione soggettiva contraria al diritto (indipendentemente dal fatto che questa costituisca un reato); non rileva invece la gravità di questa, in considerazione dei fatto che l'eccesso colposo, come dei resto la legittima difesa, viene prevista per tutti i reati.

La reazione dell'agente deve apparire necessaria per salvaguardare il bene posto in pericolo e pertanto deve essere inevitabile; tale giudizio non può essere assoluto, bensì relativo, e ciò comporta che la valutazione della necessità di difesa dovrà avvenire in considerazione di tutte le circostanze dei caso concreto.

L'art.55, come la giustificante della legittima difesa, trova altresì applicazione anche qualora la difesa privata posta in essere si fondi sulla necessità di difendere il diritto altrui contro il pericolo di un'ingiusta offesa (come nel caso di specie, ove il padre interviene a difesa dei proprio figlio minore) ad eccezione della sola ipotesi in cui si tratti di un diritto disponibile e l'agente pretenda di difenderlo contro la volontà a lui nota dei suo titolare (caso che certamente non riguarda la nostra fattispecie, in considerazione dei fatto che il bene messo in pericolo era l'integrità fisica del figlio se non addirittura la propria vita). Si evidenzia inoltre che il terzo, il cui diritto e/o interesse legittimo viene posto in pericolo, può essere chiunque e non solo i congiunti, per i quali tuttavia esiste un sentimento ed un dovere morale senz'altro più pregnante.

L'eccesso colposo si differenzia dunque dalla legittima difesa unicamente per la mancanza dei requisito della proporzione tra difesa ed offesa; pertanto, verificata la sussistenza di tutte le sopra indicate condizioni, sussisterà l'eccesso colposo qualora per colpa sopraggiunta dei reagente, la reazione risulti esuberante rispetto allo scopo di difendere un diritto contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

La giurisprudenza e la dottrina concordemente ritengono che per misurare l'adeguatezza o l'eccessività della difesa non si deve istituire il confronto tra il male subito o che vi era il pericolo di subire ed il male inflitto per reazione, il quale ultimo può essere di gran lunga superiore al primo senza che per ciò venga meno la giustificante, bensì tra i mezzi reattivi che l'aggredito aveva a propria disposizione e i mezzi da lui adoperati, tenendo presente comunque che se questi erano i soli che in concreto rendevano possibile la ripulsione dell'offesa altrui, non si configurerà l'eccesso colposo, bensì la giustificante della legittima difesa.

Ciò significa che nell'ipotesi in cui un tale viene aggredito da un altro armato di coltello e per difendersi gli spara con una rivoltella, una volta verificato che la rivoltella era l'unico mezzo efficace che tenesse a propria disposizione, non potrà dirsi che il reagente abbia ecceduto nella difesa, ma troverà piena applicazione la scriminante della legittima difesa.

Si evidenzia inoltre che al fine dei giudizio di proporzione rilevano anche le condizioni fisiche dell'aggressore rispetto anche a quelle dell'aggredito.

Il travalicamento o la sproporzione tra difesa ed offesa deve essere colposo, pertanto deve dipendere da difetto inescusabile di conoscenza della situazione concreta da parte dei reagente, ovvero da altre forme di inosservanza di regole di condotta a contenuto precauzionale relative all'uso dei mezzi o alle modalità di realizzazione dei comportamento.

La dottrina distingue due forme di eccesso colposo: la prima che si configura qualora, a causa dell'erronea valutazione della situazione di fatto, il reagente abbia realizzato volutamente un determinato risultato, la seconda che si configura quando nonostante la corretta valutazione della situazione di fatto, il reagente commette un errore esecutivo che produce un effetto più grave.

Si rileva che il delitto commesso in situazione di eccesso deve ritenersi un delitto colposo, pertanto qualora l'evento che lo concreta non si sia verificato, il reagente non potrà essere condannato per tentativo di delitto colposo, perché in questi delitti di regola il tentativo non è concepibile, qualora invece il tentativo dei delitto voluto dal reagente (es. omicidio) consista in un evento concretante un delitto minore punibile a titolo di colpa (es. lesioni personali), il reagente eccessivo risponderà di codesto delitto colposo (conformemente a quanto previsto anche dall’art.83 C.p )

Non potrà invece essere invocato l'eccesso colposo nelle ipotesi in cui il reagente essendo ben a conoscenza della situazione concreta e dei mezzi necessari al raggiungimento dell'obiettivo consentito, superi volontariamente i limiti dell'agire scriminato; in tale ipotesi la volontà è diretta non alla realizzazione dell'obiettivo consentito, ma di un fine criminoso e conseguentemente l'eccesso dovrà ritenersi doloso ed il soggetto dovrà rispondere dei reato a titolo doloso.

Dott.ssa Chiara Villa

Condannati i poliziotti per la morte di Aldrovandi
Tre anni e sei mesi ai quattro agenti accusati di eccesso colposo nell'omicidio del ragazzo di 18 anni


FERRARA - Il tribunale di Ferrara ha condannato a tre anni e sei mesi i quattro poliziotti accusati di eccesso colposo nell'omicidio colposo di Federico Aldrovandi, il ragazzo di 18 anni morto il 25 settembre 2005 durante un intervento di polizia. Alla lettura della sentenza i genitori del ragazzo si sono abbracciati piangendo e in aula sono partiti applausi.

I DIFENSORI DEGLI AGENTI: «RICORREREMO IN APPELLO» - «Tutti i processi hanno tre gradi di giudizio, vedremo la coda lunga di questo». Alessandro Pellegrini, uno dei quattro difensori ha fatto questa considerazione uscendo dall'aula dopo la sentenza. «Ciò che dovevo dire l'ho detto al giudice», si è limitato a dire Gabriele Bordoni che aveva creduto fino in fondo su un esito diverso al processo proponendo l'assoluzione degli agenti. Mentre Michela Vecchi ha annuito ai colleghi in merito al fatto che la sentenza dovrà avere il vaglio degli altri gradi di giudizio. Visi lunghi, come è comprensibile dopo la lettura della sentenza da parte dei difensori. Giovanni Trombini è sembrato il più distaccato: «Leggeremo le motivazioni, attentamente e poi proporremo appello». E le sue non sono state solo le solite dichiarazioni di circostanza: «Abbiamo prospettato al giudice ciò di cui eravamo e siamo convinti ossia la totale estraneità dei quattro agenti, che riproporremo in appello». Unico a commentare la sentenza tra gli imputatio, è stato Enzo Pontani (l'altro agente presente era Luca Pollastri, mentre gli altri due erano assenti, uno perchè in servizio al G8 de L'Aquila): «Posso dire che stasera giustizia non è stata fatta. E posso anche dire che io la notte dormo sonni tranquilli, qualcun altro non lo so».

LA VICENDA - All'alba del 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi, 18 anni, era morto su un marciapiede di Ferrara. La ricostruzione della questura aveva sostenuto che stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, si era sentito male e dava in escandescenze. Ammanettato dagli agenti era svenuto ed era poi deceduto prima che arrivassero i soccorsi.
Inizialmente si era parlato di droga, poi di un malore. La madre del ragazzo denunciava invece un pestaggio da parte della polizia. Nel 2006, una foto choc, pubblicata da Liberazione, mostrava i segni di percosse sul corpo del ragazzo e riapriva il caso.


06 luglio 2009
corriere della sera

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Edited by Claudio Bozzacco - 6/7/2009, 20:32
 
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view post Posted on 11/6/2011, 09:03
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Confermate le condanne ai 4 poliziotti
per la morte di Federico Aldrovandi
La decisione della Corte d'Appello bolognese


La corte d’Appello di Bologna ha confermato la pena sancita in primo grado dal tribunale di Ferrara per la morte di Federico Aldrovandi. Il tribunale ferrarese aveva condannato i quattro poliziotti Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani e Luca Pollastri, accusati di omicidio colposo, a tre anni e sei mesi di reclusione.

Il ragazzo, che aveva 18 anni, morì il 25 settembre 2005 all'alba dopo essere stato fermato per un controllo di polizia nei pressi dell'Ippodromo di Ferrara. Stava tornando a casa dopo aver passato la notte con alcuni amici a Bologna.

La vicenda non è mai stata chiarita del tutto. Secondo la prima ricostruzione della Questura, il ragazzo si mostrava alterato e dava in escandescenze: una volta ammanettato, era svenuto e poi deceduto prima che arrivassero i soccorsi. Inizialmente si era parlato di droga, poi di un malore. La madre del ragazzo denunciava invece un pestaggio da parte della polizia. Nel 2006 una foto choc, pubblicata da Liberazione, mostrava segni di percosse sul corpo del giovane e riapriva il caso. Il giorno della sentenza di primo grado, Enzo Pontani, uno degli agenti condannati, aveva commentato: «Posso dire che stasera giustizia non è stata fatta. E posso anche dire che io la notte dormo sonni tranquilli, qualcun altro non lo so».

Federico Aldrovandi
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view post Posted on 13/5/2018, 23:11
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L'ultimo atto del governo uscente è stata la ratifica della legge delega dell'Unione europea sulla detenzione delle armi da fuoco.

Un bel ricordo del governo di Gentiloni, Minniti e Orlando.

Le armi da fuoco non sono giocattoli. La loro detenzione anche solo per difesa non diminuisce gli abusi e la violenza ma li aumenta. Infine ci deve sempre essere proporzione tra difesa e offesa. Meno armi in giro ci saranno e meno proporzioni di dovranno fare.

ROMA - «Invece di colpire terroristi e mafiosi, arriva l’ultimo colpo di coda del governo Pd che complica la vita e chiede più soldi a chi detiene armi legalmente... Roba da matti!». Con questo duro commento su Facebook il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, critica aspramente il documento, approvato dal Consiglio dei ministri, con le nuove disposizioni in materia di armi da fuoco. Tra le novità spicca il sistema di tracciabilità di pistole e fucili, il divieto di pezzi camuffati e l'obbligo di attestare di aver avvisato i familiari. L'approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'interno Marco Minniti, secondo quanto riporta il comunicato stampa, è «in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163)», e «detta disposizioni necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alla nuova direttiva dell'Unione europea relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali».

La nuova direttiva dell’Unione europea relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco
La direttiva, nei suoi punti salienti, introduce disposizioni in merito alle modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell’Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; ridefinisce il sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, per consentire anche, attraverso l’istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; armonizza la durata delle autorizzazioni in materia di armi; rimodula le categorie delle armi da fuoco, modificando i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Le principali novità della direttiva
Tra le principali novità, il decreto introduce un sistema di tracciabilità delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco e detta particolari regole tecniche per la loro disattivazione. Introduce poi la nozione di «arma camuffata», cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto, chiarendo che tali strumenti sono assolutamente vietati. Inoltre, attraverso una revisione delle norme in vigore, rende effettivo l’obbligo, per chi richieda il nulla osta all’acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all’atto del ritiro del documento, un’autocertificazione con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell’avvenuto rilascio dei documenti necessari per l’acquisizione della disponibilità dell’arma. Lo stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della consegna del titolo medesimo. La mancata produzione dell’attestazione comporta l’impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di provvedimenti di revoca del titolo stesso.

Ridotto il periodo della caccia
Infine, si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione, nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e si modifica la normativa relativa al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, prescrivendo l’obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi.
 
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view post Posted on 12/6/2018, 14:12
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«Queste vicende lasciano sempre amarezza: anche quando muore una persona che delinque e che si è posta in condizione di offesa nei nostri confronti. Non è mai una cosa positiva e mi fa piacere che ne abbia contezza anche il collega perché mai noi dobbiamo perdere quel profilo di umanità che alla fin fine contraddistingue in positivo la nostra attività». Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli riferendosi all'intervento avvenuto domenica scorsa a Genova in cui un ragazzo ventenne che stava accoltellando un poliziotto è stato ucciso da un agente che è stato indagato per omicidio colposo per eccesso nell'uso delle armi. Un atto dovuto. «Ovviamente abbiamo molta fiducia nell'iter giudiziario e c'è la massima e assoluta e convinta fiducia nell'operato della magistratura».


«Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi» ha detto Gabrielli uscendo dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due poliziotti delle volanti feriti nell'intervento di domenica scorsa. Gabrielli ha aggiunto: «L'iter per dotare la polizia dei taser è partito nel 2014 e ora è alla firma del ministro. In un primo momento i taser saranno sperimentati in alcune città insieme a Carabinieri e Guardia di finanza. Poi saranno distribuiti a tutte le forze dell'ordine».

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Il poliziotto ferito sta meglio.
«Il poliziotto sta meglio anche se è ancora scosso per quanto è successo, perché nonostante sia un professionista esperto certe esperienze sono dure da affrontare», ha fatto sapere Angelo Grattarola, direttore del reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Martino che stamane ha accompagnato il capo della polizia Franco Gabrielli nella visita al poliziotto ferito, il sovrintendente Paolo Petrella, 55 anni. «Il paziente è stato trasferito dal reparto sub intensivo a un normale reparto di degenza», ha aggiunto Grattarola. Il capo della Polizia Franco Gabrielli, durante la visita al poliziotto ferito, era accompagnato dal questore Sergio Bracco.

Sergio Bracco è stato a Montella nel 2012

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view post Posted on 18/7/2018, 18:21
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Gentili lettori l'ANM ha dato un parere negativo simile a quello che vi avevo scritto qualche mese fa su di una proposta di legge presentata di recente.

Per l'Anm, invece, con le proposte presentate in Parlamento c'è "il rischio" di una "giustizia fai da te", con "ricadute dannose e distorsioni enormi". "Deve restare il principio della proporzionalità tra offesa e difesa - ha detto Minisci a Rai Radio 1- e non si può prescindere dalla valutazione caso per caso da parte del giudice, senza automatismi". Come spiegato dal Giornale, è proprio la "valutazione" del giudice a renderli in qualche modo "padroni" della legittima difesa, trasformando la norma in un rebus. Sparo o non sparo?

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Edited by Claudio Bozzacco - 22/7/2018, 13:05
 
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view post Posted on 3/9/2018, 18:17
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La legge sulla modifica della leggittima difesa sembra sia per fortuna ancora parcheggiata. Intanto finalmente arrivano novità dal Viminale: la pistola elettrica. Una via di mezzo che può salvare la vita al cittadino e il posto di lavoro al dipendente della pubblica amministrazione: agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza.

 
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view post Posted on 5/12/2019, 12:16
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Effetti collaterali dell'alterazione del concetto di proporzione tra offesa e difesa.

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