Omicidio Sandri, processo Spaccarotella: Colpa cosciente o dolo eventuale?

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 15/7/2009, 08:38
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Dolo Eventuale

Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto, si ha quando l'agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) che produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli. È proprio questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della Colpa Cosciente. L'Agente decide di agire "costi quel che costi", accettando il rischio del verificarsi dell'evento.


Colpa cosciente e incosciente

La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra cosciente ed incosciente: la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al dolo eventuale, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.



Omicidio Sandri: 6 anni a Spaccarotella Dopo il verdetto urla contro la Corte
Il pm aveva chiesto 14 anni di reclusione. Derubricato il reato da omicidio volontario a colposo


AREZZO - La corte d'Assise di Arezzo ha condannato a sei anni di reclusione il poliziotto Luigi Spaccarotella, che l' 11 novembre 2007, nell'area di servizio Badia al Pino, vicino ad Arezzo, uccise con un colpo di pistola il tifoso laziale Gabriele Sandri. Il pm aveva chiesto una pena di 14 anni di reclusione. Ma la corte ha derubricato il reato da omicidio volontario a colposo. Subito dopo la lettura del dispositivo, vi sono state urla in aula contro i giudici.

I GENITORI - «Adesso me lo hanno ammazzato una seconda volta. Come fai a credere nella giustizia? Adesso non ci credi più». Così Daniela Sandri, la madre di Gabriele, tra le lacrime, ha commentato la sentenza del Tribunale di Arezzo. «Quando stasera tornano a casa, li avranno dei figli - ha aggiunto -? Come fanno a guardarli negli occhi? Gabriele non me lo ridà nessuno, ma questo è troppo, è una cosa tremenda». «È una vergogna per tutta l'Italia», ha urlato Giorgio Sandri, padre di Gabriele. «Hanno ammazzato mia moglie un'altra volta, forse adesso la portiamo via con l'ambulanza, hanno ammazzato mio figlio. Io consiglierei a tutti i cittadini di non spendere più i soldi per la giustizia perché se la giustizia è questa sono soldi buttati. Non sono bastati cinque testimoni che hanno visto quello che ha fatto l'individuo, quando basta un pentito di mafia per mandare gente all'ergastolo per 30 anni. Evidentemente la divisa ha il suo peso. Mi vergogno di essere italiano, mi vergogno di aver creduto nella giustizia. Per fortuna che c'è la giustizia divina che penserà a Spaccarotella, a quella non potrà sfuggire senz'altro». Svenimenti, scene di panico e parolacce sul piazzale antistante il Tribunale di Arezzo, dove si sono radunati una trentina di amici di Gabriele. La reazione alla lettura della sentenza era stata di grande rabbia, e alcuni tifosi della Lazio amici di Gabriele hanno inveito contro Spaccarotella e contro i giudici, ma dopo un po' il fratello di «Gabbo», Cristiano Sandri, li ha riportati alla calma dicendo che così «si uccide Gabriele per la terza volta, fatela finita». Un'amica di Gabriele, Cinzia, dall'emozione ha accusato un malore, è stata soccorsa dai sanitari ed è stata portata via in ambulanza.

SPACCAROTELLA - «Ho pianto di gioia. Ho fatto bene a credere nella giustizia». È felice Luigi Spaccarotella, commentando al telefono con il suo avvocato Federico Bagattini, l'agente condannato oggi a sei anni per omicidio colposo. «Sono contento per Spaccarotella», ha commentato l'avvocato Federico Bagattini, che con il collega Francesco Molino difende l'agente. «E' stato riconosciuto quanto lui ha sempre detto, e cioè di non aver voluto ammazzare nessuno». «Ovviamente la pena è molto gravosa, troppo eccessiva, e su questo punto faremo appello. Intanto usciamo dall'omicidio volontario, che evidentemente è il risultato al quale tendevamo», ha aggiunto Bagattini. Nonostante la condanna l'agente di polizia per ora non andrà in carcere: i suoi difensori hanno, infatti, annunciato appello, per cui, in base alle previsioni del codice di procedura penale, l'imputato attenderà in libertà il processo di secondo grado, che si svolgerà probabilmente il prossimo anno. Solo quando la sentenza nei confronti di Spaccarotella diventerà irrevocabile sarà emesso il provvedimento per l'esecuzione della pena.

COLPA COSCIENTE - Il reato di omicidio colposo del tifoso Gabriele Sandri, per il quale il poliziotto Luigi Spaccarotella è stato condannato a sei anni di reclusione, è stato commesso con l'aggravante - riconosciuta dalla Corte d'assise - della «colpa cosciente», cioè della previsione dell'evento. La colpa cosciente - molto simile al dolo eventuale - ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto (a differenza della colpa incosciente, che è senza previsione alcuna dell'evento): in definitiva, l'agente Spaccarotella avrebbe sparato contro Sandri - secondo i giudici - senza intenzione di ucciderlo, ma accettando il rischio che quell'evento potesse verificarsi. L'omicidio colposo è punito dal codice con una pena massima di cinque anni: è quindi verosimile - ma lo si saprà solo quando la sentenza sarà depositata - che i giudici abbiano determinato la pena sommando al massimo previsto per l'omicidio colposo un altro anno proprio in virtù dell'aggravante della colpa cosciente.

image

IL PROCESSO - La sentenza di primo grado arriva dopo quattro mesi dall'apertura del processo, che aveva preso il via lo scorso 20 marzo. La giuria si era riunita in Camera di Consiglio alle 11.30, dopo le repliche e le controrepliche della mattinata. Il pubblico ministero, Giuseppe Ledda, aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per lo sconto di un terzo della pena. All'esterno del tribunale di Arezzo si erano radunati alcuni amici di Gabbo con degli striscioni: «È ora che sia fatta giustizia per Gabriele», recitava uno. L'omicidio avvenne l'11 novembre 2007 nell'area di servizio dell'A1 di Badia al Pino, nei pressi di Arezzo: il ragazzo fu raggiunto da un colpo sparato dal poliziotto.

CONSIGLIERI PDL: «INTERDETTI» - «Possiamo solo lontanamente immaginare quanto la famiglia di Gabriele stia passando in questo momento e a loro esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Quella emessa dalla Corte di Assise di Arezzo è una sentenza che ci lascia tutti interdetti e sgomenti». Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Pdl, Alessandro Cochi, Marco Visconti, Federico Guidi, Ugo Cassone, Luca Gramazio.

ALEMANNO - «Esprimo profonda insoddisfazione per la sentenza che ha condannato l'agente di polizia Luigi Spaccarotella a soli 6 anni di reclusione per l'omicidio di Gabriele Sandri». Lo afferma il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. «Pur riservandomi di leggere le motivazioni della sentenza, mi pare non accettabile la derubricazione del reato da omicidio volontario a colposo. In ogni caso, la pena risulta troppo mite rispetto a un fatto così grave che ha duramente colpito non solo la famiglia ma tutta la città. Mi auguro che il Pubblico Ministero, data la diversità fra le richieste e la sentenza, ricorra in appello e, in quella sede, la sentenza possa essere rivista per non lasciare in tutto il mondo degli sportivi romani un senso di profonda ingiustizia».

LOTITO - «È necessario attendere le motivazioni della sentenza, prima di esprimere qualunque giudizio e confermare il rispetto che si deve ai giudici ed alle loro decisioni nell'ambito di una vicenda triste che ha colpito profondamente la coscienza di tutti noi» ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito.


14 luglio 2009
corriere sera


L'interpretazione giuridica della sentenza riportata dal giornalista è errata. Infatti nell'articolo si fa riferimento al dolo eventuale e non alla colpa cosciente.
L'estratto di wikipedia non rende bene l'idea della questione.


Si parla di dolo eventuale quando l'evento dannoso, ad esempio la morte della persona, non è voluto dall'agente ma è da questi previsto come conseguenza altamente probabile della propria azione od omissione.
Esempio: tizio incendia un capannone. Nel rogo rimane ucciso il custode, caio.
Se tizio aveva certezza della presenza del custode all'interno del capannone, risponderà di incendio e di omicidio a titolo di dolo volontario, anche se lo scopo della sua azione non era quello di uccidere caio..
Se tizio non sapeva per certo della presenza del custode, risponderà di incendio a titolo di dolo volontario e di omicidio a titolo di dolo eventuale, sempre che il giudice ritenga che tizio abbia previsto o potesse prevedere che con ragionevole probabilità il capannone fosse vigilato da un guardiano.
Tizio dunque ha previsto come evento probabile la morte di caio, accettando così il rischio del suo verificarsi.

La colpa cosciente invece si ha quando l'agente ha previsto e si è rappresentato mentalmente l'evento dannoso ma era convinto di poterlo evitare in forza di sue particolari capacità ovvero di specifiche circostanze di cui egli era a conoscenza.
Esempio il pilota di rally,esce a tutta velocità da una curva, investe gli spettatori astanti e ne uccide alcuni.
Risponderà di omicidio a titolo di colpa cosciente, in quanto pur potendo prevedere che l'alta velocità poteva portarlo fuori strada, ha creduto, in virtù della sua abilita nel condurre il veicolo, di poter evitare l'investimento.
Altro esempio:
Il lanciatore di coltelli del circo che colpisce per errore l'assistente.
In questo caso c'è l'omicio colposo con l'aggravante della colpa cosciente perchè l'agente ovvero il lanciatore di coltelli è cosciente del pericolo, ma è sicuro di evitarlo grazie alla sua abilità.


Quindi in definitiva nel caso di Spaccarotella si poteva parlare di colpa cosciente se il poliziotto fosse stato un tiratore scelto di livello olimpionico.
In quel caso egli poteva essere ragionevolmente sicuro di evitare di colpire persone.
Ma nel caso dell'omicidio di Sandri considerato il tipo di arma, la distanza, il concitamento e l'affanno dell'azione, il bersaglio in movimento, il paracarro, lo spartitraffico, gli altri veicoli che transitavano o potevano transitare, lasciano supporre che l'agente abbia esploso il colpo costi quel che costi, accettando il rischio di poter colpire qualche passeggero a bordo dell'auto nel mirino dell'arma in dotazione.
Se non anche di rimbalzo, sui diversi ostacoli interposti tra il punto di fuoco e l'obiettivo, verso persone antistanti la stazione di servizio o passanti a bordo di altri veicoli.
Quindi il delitto commesso da Spaccarotella è a titolo di dolo eventuale e non di colpa cosciente.
Mi riservo ogni ulteriore approfondimento sulla vicenda.

Differenze tra omicidio doloso, omicidio con dole eventuale, omicidio colposo, omicidio con colpa cosciente.

Omicidio doloso.
Tizio sta sul balcone, sotto al balcone passa caio, tizio prende un vaso di fiori, prende la mira, volontariamente lo tira in testa a caio e lo uccide.

Omicidio con dole eventuale.
Tizio sta sul balcone, sa che sotto potrebbero transitare delle persone, ma lancia il vaso di sotto per disfarsene, accettando il rischio di poter colpire qualcuno. Il vaso colpisce caio e lo ammazza.

Omicidio colposo.
Tizio sta sul balcone distrattamente ed involotantariamente si gira e con il gomito colpisce il vaso che cade giù, il vaso colpisce caio e lo uccide.

Omicidio con colpa cosciente.
Tizio sta sul balcone, prende in mano il vaso e lo espone sulla testa dei passanti per pulirlo ma è sicuro che non gli potrà mai scivolare dalle mani perchè ha ripetuto l'azione migliaia di volte senza incidenti. Ma il vaso gli scivola dalle mani cade in testa a caio e lo ammazza.

Vorrei chiedere a Percival se sono queste le differenze e se vuole fare qualche commento sul processo Sandri/Spaccarotella.

Edited by Claudio Bozzacco - 19/7/2009, 12:00
 
Top
view post Posted on 18/7/2009, 08:23
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Continua la diatriba sul caso Spaccarotella.
Secondo alcuni se a sparare fosse stato un albanese e lo sparato un appartenente alle forze dell'ordine, per il poliziotto avrebbero celebrato i funerali di stato mentre per l'albanese sarebbe scattato l'ergastolo.
Questo per dimostrare che la legge non sarebbe uguale per tutti.
Il ritorno mediatico sulla vicenda è ancora molto infuocato.
Manifestazioni, proteste, appelli al Quirinale.
Si chiede l'attenzione di Giorgio Napolitano perchè oltre ad essere Presidente della Repubblica è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (brevemente CSM).
Insieme a il Presidente della Repubblica che presiede l’organo, vi sono il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Sul caso sarebbe interessante sapere quando sarà disponibile la sentenza.
Se in appello il reato da colpa cosciente può essere riconosciuto come dolo eventuale.
Come mai la polizia di stato rimette in servizio un suo dipendente condannato in primo grado a sei anni di reclusione. Mentre in altre forze dell'ordine superati i tre anni e mezzo di condanna si viene licenziati.

image

Edited by Claudio Bozzacco - 19/7/2009, 12:02
 
Top
view post Posted on 11/9/2009, 11:42
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


E' uscita la senteza. Speriamo di poterla leggere presto.
Secondo la corte Spaccarotella sicuramente non aveva l'intenzione di colpire gli occupanti dell'auto in fuga ma la parte bassa del veicolo presumibilmente le gomme.
Ma è altrettanto plausibile che Spaccarotella abbia agito accettando il rischio di poter colpire altro rispetto alle gomme dell'auto in fuga:

I veicoli in transito sulle due corsie di una autostrada tra il punto di fuoco e l'auto in fuga.
I tifosi antistanti l'area di servizio avendo il colpo potuto rimbalzare sul cemento armato dello spartitraffico.
Il proiettile che ha ucciso Sandri, come era ampiamente prevedibile, è stato deviato dalla rete dello spartitraffico.
L'agente avrebbe avuto l'abilità di colpire un oggetto in movimento da quella distanza con quella arma sicuro del fatto di colpire le ruote e non altro non avvalendosi di una sufficiente vista per rendersi conto degli ostacoli che vi erano di mezzo?
:blink:

image

Caso Sandri: l'agente Spaccarotella sparò per fermare l'auto dei tifosi laziali
Rese note le motivazioni della condanna a soli 6 anni del poliziotto che uccise involontariamente «Gabbo»


AREZZO - Se la sentenza ha fatto discutere, lo faranno sicuramente anche le motivazioni che hanno portato a questa scelta. In particolare la parte relativa allo sparo. Che, secondo la corte di Arezzo, fu un colpo volontario sparato per fermare l'auto. Mirò per colpire la parte bassa del mezzo, presumibilmente le ruote. «Appare quanto mai improbabile e del tutto irragionevole ipotizzare» che l'agente possa essere stato indotto «all'azione per un fine diverso da quello di fermare» la macchina. Lo scrive la corte d'assise di Arezzo nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 luglio ha condannato Luigi Spaccarotella, il poliziotto all'epoca in servizio alla polizia stradale, a sei anni di reclusione per l'omicidio colposo di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso l'11 novembre 2007 nell'area di servizio di Badia al Pino, sull'A1, da un colpo di pistola sparato dall'agente.

LE MOTIVAZIONI - Per la corte, che ha depositato le motivazioni nei giorni scorsi, «l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale non può essere ritenuta adeguatamente e sufficientemente provata», non risulta supportata «nè sul piano logico e neppure su quello fattuale da elementi che siano univocamente indicativi». I giudici spiegano che è difficile capire «cosa possa essere scattato nella mente dell'agente» allorchè ha deciso di porsi in quel modo così anomalo e determinato «pur non trovandosi davanti a un crimine che imponesse interventi decisi», ma soltanto «a dei banalissimi tafferugli». Ma certo l'agente «mai e poi mai» può aver «seriamente pensato, accettando anche solo vagamente tale prospettiva, che il proiettile finisse invece col colpire e addirittura uccidere taluno degli occupanti». Per i giudici quel colpo, sparato dopo uno in aria, fu esploso «volontariamente» da Spaccarotella, smentendo così quando affermato dal poliziotto che ai colleghi aveva detto di aver sparato anche la seconda volta in aria. Un colpo che, per la corte, venne certamente deviato dalla rete. I giudici rilevano anche che l'agente quando sparò «aveva un campo visivo ampio» che gli permetteva di vedere bene l'auto dei tifosi che si trovava al di là dell'autostrada.

I TESTIMONI - Per quanto riguarda i testimoni che avevano visto l'agente con le braccia tese in posizione di tiro, la Corte scrive che la loro «oggettiva rilevanza della distanza del punto di osservazione» rende «manifestamente evidente l'impossibilità di una concreta determinazione della precisa angolazione del braccio (o delle braccia) rispetto all'asse del corpo, e quindi della possibilità di desumere da ciò se l'obiettivo preso di mira fossero gli occupanti del veicolo o la parte inferiore di questo». Per la corte inoltre «è da ritenere sommariamente probabile che la precipitosa partenza dell'auto», sulla quale viaggiava Sandri, «abbia fatto da detonatore in una situazione vissuta da Spaccarotella come uno smacco per essere stata la serietà della propria iniziativa - ovvero esibire l'arma per costringerli a fermarsi - oggetto non solo di mancata adeguata attenzione ma addirittura come dileggio da parte di quei giovani che di fatto non lo avevano neppure preso in considerazione».


11 settembre 2009

Edited by Claudio Bozzacco - 13/9/2009, 19:36
 
Top
Percival
view post Posted on 15/9/2009, 17:39




OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA SPACCAROTELLA.

Il 10 settembre sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d’assise di Arezzo ha condannato condannato a 6 anni di reclusione per omicidio colposo Luigi Spaccarotella, l'agente di polizia stradale dalla cui pistola parti’ il colpo che uccise il tifoso laziale Gabriele Sandri, l’11 novembre 2007 nell’area di servizio di Badia al Pino sull’A1.
La presenza su questo forum di una discussione dedicata alla triste vicenda rende d'obbligo un commento.
Si tratta ovviamente -ed è doveroso precisarlo -di un personale, modesto commento giuridico, basato sul solo contenuto delle motivazioni depositate, per come e nella misura in cui esso è trapelato dagli organi di stampa.
La prima impressione è quella di una sentenza male argomentata e contraddittoria, che giunge a conclusioni opposte a quelle che le sue stesse premesse di fatto consentirebbero logicamente di infierire.
Il problema va inquadrato anzitutto nell'ambito generale della teoria del reato.
In sintesi, nella fattispecie concreta di reato (ad es. omicidio, furto, rapina) si distinguono tradizionalmente tre elementi (cd. teoria tripartita del reato): il fatto, l'antigiuridicità e la colpa.
Il fatto costituisce l'elemento oggettivo del reato. Esso ricomprende: la condotta (nel nostro caso esplodere un colpo di arma da fuoco), l'evento, ossia la conseguenza della condotta (nel caso specifico la morte di Sandri) ed il nesso di causalità (tra la condotta e l'evento).
Il secondo elemento è quello della antigiuridicità, che si sostanzia nella mancanza di cause di giustificazione (ossia nell'assenza nel caso concreto di quelle fattispecie normative, denominate “scriminanti” -come la legittima difesa, il consenso dell'avente diritto, l'uso legittimo delle armi lo stato di necessità ecc.- in presenza delle quali un fatto che di per sé costituisce reato cessa di essere tale).
Vi è poi il terzo elemento, quello che in questa sede precipuamente interessa: l'elemento della colpevolezza o anche elemento psicologico o soggettivo.
Il reato è difatti un'azione umana e quindi, come tutte le vicende umane, si agita su di uno sfondo motivazionale più o meno determinato.
L'elemento “colpevolezza” è quello che permette di legare dal punto di vista psicologico un fatto costituente reato alla volontà di chi lo ha commesso.
Se manca questo legame non può difatti esservi responsabilità penale.
Il rapporto tra fatto-reato e volontà può assumere diversi gradi di intensità.
Ad un primo livello è da escludere qualsiasi rapporto tra fatto e volontarietà dello stesso, come nel caso degli atti compiuti nel sonno o nel delirio di una malattia o per forza maggiore.
Quando, invece, può affermarsi un rapporto tra fatto e volontà, tale rapporto può assumere diversi gradi di intensità, che sono, per semplificare, quelli del dolo, della preterintenzione e della colpa.
A ciascuno di queste tipologie di nesso psichico tra il fatto ed il suo materiale autore corrisponde un diverso grado di responsabilità e, di conseguenza, una maggiore o minor pena.
In genere si ha dolo quando l'autore del fatto costituente reato lo ha previsto e voluto in tutti i suoi elementi oggettivi (condotta, evento e nesso di causalità): es Tizio volontariamente prende una pistola e, sempre volontariamente esplode uno o più colpi contro Caio, prevedendone e volendone la morte o il ferimento.
Nella colpa al contrario la condotta esecutiva del reato, pur essendo volontaria, non è intenzionalmente diretta a determinare uno specifico evento dannoso (es. la morte), il quale però ugualmente si verifica in dipendenza della comportamento che l'autore ha posto in atto, violando regole di normale prudenza (cd. colpa generica: per imprudenza, imperizia, negligenza) ovvero regole cautelari prescritte da regolamenti, leggi, ordini e discpline (cd. colpa specifica).
Ad es. chi, percorrendo a velocità non prudenziale una strada urbana, investe un pedone risponderà di omicidio colposo, poiché la morte del pedone non è stata intenzionalmente perseguita, ma si è verifìcata a seguito della violazione di specifiche norme del codice della strada da parte dell'investitoe (colpa specifica).
Anche nell'ambito delle singole categorie di dolo e colpa possono distinguersi gradazioni diverse d'intensità.
La forma più grave di dolo è quella del dolo diretto od intenzionale, che si ha quando l'evento dannoso costituisce anche il fine ossia l'obiettivo finale della condotta (es. Tizio odia Caio e vuole ucciderlo, per cui armato di pistola si reca da costui e lo sopprime).
Ma il dolo non può ridursi a questo.
Poniamo, ad esempio, che il Tizio di cui sopra, individuato il suo nemico Caio, lo rinvenga mentre costui si intrattiene nella pubblica piazza con Mevio e Sempronio. Orbene se Tizio colpisce per errore, insieme o in luogo di Caio, Mevio e/o Sempronio, risponderà anche della morte di questi ultimi a titolo di dolo, anche se lo scopo della sua azione era quello di uccidere Tizio e solamente Tizio.
In questa ipotesi si parla di “dolo indiretto”.
Una forma di dolo indiretto (non esplicitamente prevista dalla legge, ma di creazione dottrinale e giurisprudenziale) è il dolo cd. eventuale.
Si parla di dolo eventuale quando il soggetto attivo (autore del fatto) si è determinato a porre in essere una determinata condotta, rappresentandosene anticipatamente le possibili conseguenze e quindi accettando volontariamente il rischio del loro verificarsi.
(es.: il camorrista Tizio, a scopo di minaccia o estorsione, colloca in prossimità dell'ingresso di un noto esercizio commerciale un ordigno, che esplodendo uccide o ferisce un passante.
In questo caso Tizio, in teoria, risponderà a titolo di dolo “eventuale” e non a titolo meramente colposo, anche della morte o del ferimento del passante, evento da lui non voluto ma certamente previsto come possibile.
Ovviamente nel caso del dolo eventuale sarà applicata una pena minore che nel caso di dolo intenzionale, in relazione alla minore intensità della volontà criminosa.
Idealmente contigua al dolo eventuale è la cd. colpa cosciente o colpa con previsione, la forma più intensa assunta della colpa.
In questo caso il soggetto attivo pone in essere la condotta esecutiva del reato, rappresentandosi e prevedendone anticipatamente le conseguenze dannose, ma ritenendo di poterle evitare, in virtù di sue particolari capacità, abilità od attitudini ovvero in forza di particolari circostanze di fatto di cui egli è a conoscenza.
Sia nella colpa specifica, dunque, che nel dolo eventuale vi è preventiva valutazione del rischio connesso all'azione ed alle sue logicamente possibili conseguenze effettuali. Tuttavia, mentre nel caso del dolo eventuale il soggetto prevede come possibile l'evento dannoso e nonostante ciò decide comunque di porre in essere la condotta, accettando il rischio ad essa connesso, nella colpa specifica il soggetto attivo pure prevede la possibilità dell'evento dannoso, ma è convinto di essere in grado di evitarlo essendo ad es. un abile guidatore, un tiratore provetto, un acrobata ecc.
Non vi è, insomma, accettazione del rischio.
Il caso esemplificativo di scuola è quello del lanciatore di coltelli che colpisce per errore la sua assistente. Questi può ragionevolmente rappresentarsi la possibilità che dal lancio di un arma da taglio contro una persona (condotta) possa derivare il ferimento o la morte di essa (evento dannoso), nondimeno, essendo egli un abile ed esperto lanciatore di coltelli ed avendo eseguito quell'esercizio centinaia di volte, è altrettanto ragionevolmente convinto di potere evitare di colpire l'assistente.
Altra ipotesi di scuola è quella del pilota di rally che durante una gara percorre ad alta velocità una strada accidentata e con tornanti, pur sapendo che ai margini della stessa vi sono degli spettatori che potrebbero essere investiti.
Alla luce di quanto finora detto è possibile procedere all'analisi della sentenza “Spaccarotella”, basandosi sugli elementi e sulle affermazioni nella stessa contenute, le quali, si presume, si fondino a loro volta sui risultati acquisiti nel corso del'istruttoria dibattimentale, i cui atti ovviamente non è stato possibile consultare.
Iniziamo dall'elemento oggettivo, che ci sta tutto.
Un agente spara e colpisce una persona (condotta) cagionandone la morte (evento).
Non vi sono scriminati (legittima difesa ecc.), per cui si tratta, sicuramente, di fatto antigiuridico.
Ciò non basta, però, al giudice per poter irrogare una condanna.
Occorre anche verificare quale rapporto o nesso psicologico (dolo intenzionale, dolo indiretto, colpa cosciente, colpa incosciente ecc.) leghi l'autore del fatto al fatto stesso.
Solo così sarà possibile determinare l'intensità della volontà criminosa e quindi la pericolosità del soggetto ed applicare la quantità di pena più idonea.
Nel caso di specie, dunque, la Corte ha, giustamente, escluso il dolo intenzionale, che del resto nessuna delle parti aveva mai invocato.
E difatti i giudici dopo aver affermato che “l’esplosione del colpo, e quindi lo sparo, e’ stata sicuramente volontaria’’ (ossia che il colpo non è partito accidentalmente, a seguito di cadiuta o inciampo ecc., nel qual caso avremmo avuto un caso di colpa semplice o incosciente o addirittura di caso fortuito), esclude che l'intenzione di Luigi Spaccarotella fosse quella di uccidere Gabriele Sandri (ci mancherebbe), essendo piuttosto il suo scopo quello di ‘’fermare il percorso dell’auto’’.
Osservazione pressoché inutile, poiché il P.M. aveva chiesto che venosse dichiarata la penale responsabilità dello Spaccarotella non a titolo di dolo intenzionale bensì per l'ipotesi (meno grave, ma sempre dolosa) del dolo eventuale.
I giudici della Corte di Assise di Arezzo hanno, invece, ritenuto non sufficientemente provata tale forma di responsabilità.
Questa conclusione, tuttavia, appare fondata su premesse ed argomentazioni francamente deboli e contradditorie e che, anzi, rettamente interpretate, militerebbero in senso contrario.
Innanzitutto l'elencazione dei fatti accertati dalla Corte.
Abbiamo un auto apparentemente in fuga o che comunque cerca di sottrarsi a controlli di polizia. Sul lato opposto dell'autostrada un poliziotto, a diversi metri di distanza, estrae la propria arma. Prima la mostra, poi esplode un colpo in aria, ma inutilmente. La macchina non si ferma.
Il poliziotto a questo punto, assunta la posizione di tiro, punta l'arma ad altezza d'uomo e mirando alla macchina esplode un ulteriore colpo contro l'auto in movimento, causando, anche a seguito (così pare) di una deviazione, la morte del Sandri.
Il colpo – secondo i giudici - "“era direzionato, non diretto, si badi bene, ma direzionato, verso una parte della vettura collocabile all'incirca non oltre la metà della sua altezza".
E' dunque accertato che il colpo venne esploso volontariamente, in posizone di tiro e prendendo di mira direttamente la macchina, in un punto collocabile all'incirca non oltre la metà della sua altezza, ossia in una posizione (altezza d'uomo) tale da rendere molto più che probabile l'evenienza di poter colpire qualcuno degli occupanti o delle persone eventualmente vicine all'auto.
E' di poco pregio l'osservazione della Corte per cui “l’oggettiva rilevanza della distanza del punto di osservazione’’ dei testimoni che hanno detto in aula di aver visto Luigi Spaccarotella ‘’con un braccio o le braccia tese in posizione di tiro’’ renderebbe ‘’manifestamente evidente l’impossibilita’ di una concreta determinazione della precisa angolazione del braccio (o delle braccia) rispetto all’asse del corpo, e quindi della possibilita’ di desumere da cio' se l’obiettivo preso di mira fossero gli occupanti del veicolo o la parte inferiore di questo’’.
Ed invero a quella distanza e con un obiettivo in movimento, già il mero fatto di aver sparato ad altezza d'uomo contro la vettura, costituisce circostanza senz'altro idonea, di per sé, a creare l'altamente probabile e facilmente percepibile pericolo di colpire una o più persone, a prescindere dall'intenzione perseguita o dal punto della vettura che lo Spaccarotella, in maniera più o meno velleitaria, aveva in animo di colpire. Proprio su tali basi a pubblica accusa e la parte civile avevano avanzato l'ipotesi del dolo eventuale, sostenendo che lo Spaccarotella, al momento di prendere la mira e sparare, poteva senz'altro prevedere come possibile ed, anzi, altamente probabile il rischio di colpire gli occupanti e che, ciononostante, abbia comunque sparato, in tal modo accettando il rischio del verificarsi della morte o del ferimento di qualcuno degli occupanti ed assumendosene la cosciente responsabilità.
I giudici aretini, al contrario, hanno ritenuto – da quanto è dato capire - la sussistenza della fattispecie meno grave della colpa, non si comprende bene se semplice o con previsione dell'evento (colpa cosciente).
Ora, anche astraendo dalla correttezza di tale qualificazione, condivisibile o meno, non può non evidenziarsi l'assoluta inconsistenza delle argomentazioni utilizzate.
Ed infatti, dopo aver affermato, come visto, che “il colpo era direzionato (...) verso una parte della vettura collocabile all'incirca non oltre la metà della sua altezza" (contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato che ai colleghi, aveva "riferito, poi ribadendolo reiteratamente, di avere esploso anche il secondo colpo in aria, circostanza questa decisamente smentita dall’istruttoria dibattimentale’’) ha tuttavia ritenuto che tale circostanza fosse maggiormente compatibile con l’ipotesi che Spaccarotella "mai e poi mai potesse aver seriamente pensato, accettando anche solo vagamente tale prospettiva, che il proiettile finisse invece col colpire e addirittura uccidere taluno degli occupanti’’.
E' arduo sostenere che chi si accinge a sparare da notevole distanza contro un' auto in movimento, se è persona adulta e anche minimamente consapevole delle proprie azioni, non pensi seriamente (ed anzi, neanche “vagamente”) al rischio di poter sbagliare mira e colpire gli occupanti.
Senza dire, poi, che siffatta affermazione porterebbe ad escludere la stessa ipotesi della colpa cosciente, configurando un caso addirittura di colpa semplice, senza previsione dell'evento.
Gli stessi giudici sembrano esserne consapevoli nel momento in cui si premurano di “dimostrare” che l'imputato, pur prevedendo il rischio di colpire gli occupanti, avrebbe ritenuto di poter evitare ciò: dimostrazione assolutamente ultronea, inutile ed illogica, quando si è già asserito che l'agente nemmeno si era vagamente rappresentata la possibilità di colpire qualcuno.
Vediamo come.
“Spaccarotella non era un provetto tiratore - si legge ancora nelle motivazioni - ma dall'ultima esercitazione, di soli pochi giorni prima, aveva ottenuto ottimi risultati. Nulla di strano che, euforizzato da ciò e ritenendosi quindi un buon tiratore, sottovalutando magari la distanza, avendo di mira un bersaglio idoneo a fermare il moto della vettura appena partita, presumibilmente le ruote, possa essersi sentito in grado di colpire".
Tradotto dal giuridichese: l'imputato ha considerato sì l'ipotesi di colpire qualcuno degli occupanti (e qui vi è palese contraddizione, visto che, in altra parte della sentenza, i giudici aretini affermano l'esatto contrario, ma transeat), ma, avendo conseguito buoni ed “euforizzanti” risultati all'ultima esercitazione di tiro, ha ritenuto di poter evitare tale evenienza in virtù della sua , supposta, abilità di tiratore (abilità che la stessa corte esplicitamente esclude: “Spaccarotella non era un provetto tiratore”).
Si ritorna così all'ipotesi della colpa cosciente o con previsione dell'evento nella quale, come detto, il soggetto attivo prevede la possibilità dell'evento dannoso, ma è convinto di essere in grado di evitarlo, essendo ad es. un abile guidatore, un tiratore provetto, un acrobata ecc. (essendo tale anche oggettivamente, si badi bene, non ritenendo meramente di esserlo).
Orbene nel caso di specie, per la tipologia di arma usata (probabilmente beretta 92 o simili), per la distanza e la dinamicità del bersaglio, per la concitazione degli eventi ed altre circostanze oggettive, non pare agevole affermare che una persona dotata di facoltà medie di discernimento possa essersi, in maniera oggettiva e ragionevole, ritenuta in grado di evitare di colpire le persone che si trovavano nell'auto .
Anzi, sotto questo profilo, le considerazioni della Corte aggraverebbero, a ben vedere, la posizione dell'imputato, il quale, non essendo di certo un “novellino” del tiro, era pressochè sicuro di colpire l'auto, ma allo stesso tempo, non essendo un “provetto tiratore” (ed anche essendolo sarebbe stato difficile) non poteva assolutamente essere sicuro di colpirla in un punto preciso (ad es. le gomme) a preferenza di tutti gli altri.
Da ultimo va detto che le particolari abilità (particolari, non normali) in base alle quali l'agente è convinto di poter evitare l'evento dannoso, debbono poggiare (questo ad avviso di chi scrive) su solide ed effettive basi di conoscenza ed esperienza e non certo su momentanee ”euforie”.

Questo il nocciolo della sentenza, al quale i giudici aggiungono – a mo' di integrazione - ulteriori e non indispensabili considerazioni di ordine psicologico e motivazionale.
"Spaccarotella era tutt’altro che un fanatico delle armi e si fa gia’ non poca fatica per cercare di capire cosa possa essere scattato nella sua mente allorche’ ha deciso di porsi in quel modo cosi’ anomalo e determinato rispetto a un fenomeno che non presentava certo i crismi della gravita’ e della pericolosita’ tali da imporre interventi decisi, del tipo di quello concretamente posto in essere’’.
E ancora: è "ragionevolmente certo anche che egli ritenesse che l'esibizione muscolare dell'arma potesse essere a tal fine sufficiente per l'ovvio timore che essa di norma incute sul soggetto che se la vede puntare contro, a maggior ragione se chi la punta è un uomo in divisa da poliziotto” per cui "è da ritenere sommamente probabile che la precipitosa partenza dell'auto» sulla quale era a bordo Sandri «abbia fatto da detonatore in una situazione vissuta da Spaccarotella come uno smacco per essere stata la serietà della propria iniziativa oggetto non solo di mancata adeguata attenzione ma addirittura come dileggio da parte di quei giovani che di fatto non lo avevano neppure preso in considerazione".
In altri termini, ad avviso dei giudici, la condotta dell'imputato (quanto meno gravemente imprudente) sarebbe stata determinata non tanto dall'intenzione di impedire la commissione di un illecito o di assicurarne alla giustizia i responsabili, quanto dalla volontà di reagire ad uno “smacco” ovvero al dileggio di alcuni giovani.
Tutto ciò, lungi dall'attenuarne le responsabilità, integrerebbe un profilo di ulteriore aggravio della posizione dell'agente di polizia, considerata la futilità dei motivi che lo avrebbero determinato ad agire.


Gabriele Sandri
image

Edited by Claudio Bozzacco - 17/9/2009, 09:18
 
Top
fnmontella
view post Posted on 17/9/2009, 21:59




image



Edited by Claudio Bozzacco - 18/9/2009, 09:07
 
Top
view post Posted on 10/11/2009, 11:36
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Vorrei porre un quesito all'Avvocato.

Ipotizziamo che tizio poggia il vaso sul balcone.
All'indomani arriva una tempesta, spira un forte vento che scaraventa giù il vaso.
Il vaso colpisce caio e lo ammazza.

Tizio sarà imputabile?
Se si di quale reato?

:D
 
Top
Percival
view post Posted on 10/11/2009, 13:44




Dipende da com'era stato sistemato il vaso e da quanto è stata forte la tempesta.

E' difficile fare una valutazione sulla base degli scarsi elementi forniti.

L'ipotesi è comunque quella dell'omicidio colposo, con eventuale sussistenza dell'esimente del caso fortuito (art. 45 c.p.), che renderebbe non punibile il fatto.

Art. 45 c.p.:"non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.".

Si ha forza maggiore quando la condotta è causata da un evento esterno ed indipendente, provenente dall natura o dall'uomo, che, seppure prevedibile, non poteva essere evitato con la comune diligenza (es. un forte colpo di vento mi fa perdere l'equilibrio cosicché lascio cadere il vaso, mentre lo sto trasportando).

Nel caso fortuito, invece, si è in presenza di un evento imprevisto ed imprevedibile (oltre che non evitabile), che non determina la condotta, ma la devia verso risultati assolutamente non voluti dall'autore (es. Tizio mette volontariamente sul balcone il vaso che poi il vento fa cadere ).

La forza maggiore dunque determina la condotta, nel senso che ne costituisce la causa, in assenza della quale la condotta non si sarebbe verificata.

La condotta non è punibile in quanto essa non può ricondursi alla volontà dell'autore materiale, bensì al fatto esterno.

L'ipotesi del caso fortuito, per contro, è inverata dalla combinazione tra la condotta volontaria di un soggetto (Tizio che mette il vaso sul balcone) e l'intervento di un fattore esterno assolutamente inevitabile ed imprevedibile (il forte vento che lo fa cadere).

Potrebbe essere questo il nostro caso, se risultassero accertati l'eccezionalità e quindi l'imprevedibilità della forte tempesta e l'inevitabilità della caduta del vaso anche se questi fosse stato diversamente sistemato.

Altrimenti Tizio si becca una condanna per omicidio colposo.
 
Top
view post Posted on 1/12/2010, 15:15
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Poco più di un anno e il processo è ricominciato in corte di appello.
L'accusa è sostenuta da due PM

FIRENZE - Si è aperto stamani in Corte d’assise d’appello a Firenze il processo di secondo grado per l’omicidio di Gabriele Sandri, ucciso l’11 novembre del 2007 nell’area di servizio dell’A1 Badia al Pino da un colpo di pistola sparato dal poliziotto Luigi Spaccarotella. Gli avvocati della difesa, Federico Bagattini e Giampiero Molino, e quello della famiglia di Sandri, ritengono che la sentenza possa arrivare già in giornata. In primo grado Spaccarotella fu condannato a 6 anni di reclusione per omicidio colposo. La procura generale e quella di Arezzo hanno fatto appello chiedendo che venga riconosciuto l’omicidio volontario, e quindi che venga aggravata la pena. In aula sono presenti i familiari di Sandri. Assente l’agente.

Il pg ha chiesto la condanna a 14 anni di reclusione per omicidio volontario, con dolo eventuale, per il poliziotto Luigi Spaccarotella. La richiesta è stata formulata dal pg Aldo Giubilaro che ha anche spiegato che, comunque, non si oppone alla richiesta della difesa di riconoscere una riduzione di un terzo della pena optando per il rito abbreviato. In primo grado Spaccarotella è stato condannato a 6 anni di reclusione per omicidio colposo. In corte d’assise ad affiancare nel ruolo di accusa Aldo Giubilaro c’è anche il pm che ha coordinato l’inchiesta, Giuseppe Ledda. In primo grado Ledda chiese, come oggi, una condanna a 14 anni per omicidio volontario.

Argomentando le loro richieste, Giubilaro e Ledda hanno spiegato che al momento dello sparo l’agente non poteva vedere la parte bassa dell’auto e che pur non mirando l’abitacolo la direzione della pistola era quella. Lo sparo - hanno sostenuto - fu volontario e con l’intenzione di fermare la macchina. «Si può dire - ha chiesto retoricamente Giubilaro - che Spaccarotella abbia agito nella ragionevole convinzione di non colpire nessuno?». Fra l’altro, il pg ha ricordato la distanza fra Spaccarotella e l’auto su cui viaggiava Sandri, il fatto che la pistola non fosse di precisione. Infine, secondo l’accusa, se anche il proiettile fosse stato deviato dalla rete che divide le due carreggiate autostradali, tale deviazione fu del tutto irrilevante.

«Vogliamo solo verità e giustizia - ha detto Giorgio Sandri, il padre di Gabriele, prima dell’inizio del processo - Oggi mi aspetto di poter dire che sono fiero di essere italiano». Il difensore di Spaccarotella, l’avvocato Bagattini, ha detto che l’agente «sta malissimo da un punto di vista psicologico», aggiungendo che la loro richiesta di appello è mirata ad una riduzione della pena.

In questa foto del 2008 a destra Aldo Giubilaro , procuratore generale presso la Corte di Appelo di Firenze, consegna a Pierluigi Vigna, già procuratore nazionale antimafia, il premio annuale assegnato ogni anno dalla rivista on line di criminologia.
image

Edited by Claudio Bozzacco - 1/12/2010, 15:49
 
Top
view post Posted on 1/12/2010, 19:04
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Secondo la corte di appello si è trattato di Dolo Eventuale.
Probabilmente Giubilaro si è recato sul luogo del delitto ed ha costatato che dal punto di fuoco non era possibile vedere le ruote dell'auto.
Quindi Spaccarotella ha sparato sull'abitacolo sapendo che poteva colpire qualcuno all'interno.
Adesso bisogna vedere cosa ne pensa la cassazione.
Intanto sarebbe interessante leggere la sentenza della corte di appello.
Di solito in appello le pene vengono ridotte.
In questo caso però la corte di primo grado forse si era lasciata condizionare dallo status giuridico dell'imputato incendiando la polemica sulla vicenda.

Prima di Gabriele Sandri ci fu il caso di Carlo Giuliani.
Dopo queste esperienze si potrebbe rivedere l'equipaggiamento degli agenti impegnati in servizio di ordine pubblico.
Magari sostituire le armi da fuoco con altri dissuasori non letali, oppure allargare il settore sportivo dei corpi per aumentarne l'autocontrollo.

Che ne pensate?

FIRENZE - Per l’omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri, avvenuto l’11 novembre 2007 nell’area di servizio Badia al Pino dell’A1, la Corte d’Assise d’Appello di Firenze ha condannato il poliziotto Luigi Spaccarotella a 9 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale: la corte gli ha riconosciuto riduzionI della pena legate al rito abbreviato e alle attenuanti generiche. In primo grado la Corte d’Assise di Arezzo aveva inflitto a Spaccarotella una pena di sei anni di reclusione per omicidio colposo.

I genitori di Gabriele Sandri, Giorgio e Daniela, sono scoppiati in lacrime alla lettura della sentenza di condanna del poliziotto Luigi Spaccarotella. «È una giustizia - ha commentato Giorgio - che era dovuta. A differenza di quanto ho detto dopo il primo grado, la decisione dei giudici di oggi mi fa sentire orgoglioso di essere italiano».

Un lungo applauso ha accolto l’uscita della famiglia di Sandri.Il pubblico, composto soprattutto da tifosi laziali e amici di «Gabbo», ha accolto la sentenza in silenzio. La gioia è scoppiata all’uscita dall’aula, dove molti amici di Sandri erano in lacrime, così come i genitori Giorgio e Daniela, che si sono abbracciati a lungo; Daniela ha avuto anche un piccolo malore. Felicità è stata espressa anche dal fratello di Gabriele, Cristiano.

«Sono affranto ma le speranze non sono finite». Lo ha detto l’agente Luigi Spaccarotella parlando con il proprio avvocato Federico Bagattini dopo la sentenza dalla corte d’assise d’appello. Bagattini ha annunciato che proporrà ricorso in Cassazione. «Alla lettura della sentenza ho provato pietà per Spaccarotella, anche se verso di noi non ha mai avuto gesti di comprensione». Lo ha detto la mamma di Gabriele Sandri, Daniela, commentando la sentenza. «Sono tre anni che soffro - ha aggiunto Daniela in lacrime - ora questa sentenza ci restituisce serenità».

«È una sentenza forte, ciò che ci aspettavamo. Non credo che riscatti dal dolore la famiglia ma è un segnale che va nella direzione che tutti avevamo auspicato». Lo ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini, a margine di un incontro in Senato con i capigruppo sui temi della manovra e del federalismo, commentando la sentenza del processo di appello per la morte di Gabriele Sandri. A chi gli chiedeva se a suo avviso la vicenda si chiudesse qui, Polverini ha risposto: «Sinceramente non lo so, ciascuno farà i suoi passi però mi pare che questa sentenza era quello che la famiglia si aspettava».

Valentina Marotta


image

Edited by Claudio Bozzacco - 1/12/2010, 19:27
 
Top
view post Posted on 1/1/2012, 11:25
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


jpg
 
Top
view post Posted on 14/2/2012, 23:07
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


E' finita

La Cassazione: 9 anni a Spaccarotella
In carcere l'agente che uccise Sandri

Il poliziotto va a costituirsi:
«Mi comporterò da uomo»

È definitiva per l’agente della Polstrada Luigi Spaccarotella, per il quale si aprono le porte del carcere, la condanna a nove anni e quattro mesi di reclusione per l’omicidio del tifoso della Lazio Gabriele Sandri, ucciso a 26 anni mentre - dopo un tafferuglio con tifosi juventini nell’area di servizio aretina di Badia al Pino sulla A1 - era sulla Renault che doveva portarlo a Milano, la mattina dell’11 novembre 2007, per vedere Inter-Lazio insieme ad altri quattro amici.

La Prima sezione penale della Cassazione, con una decisione presa in tempi rapidi, forse anche per evitare nervosismi negli animi degli ultrà che la sera del delitto - per protesta contro le forze dell’ordine - misero a ferro e fuoco la capitale e le città di mezza Italia, ha confermato il verdetto di secondo grado in tre ore di camera di consiglio nella quale è stato deciso anche l’esito di altri processi. «Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e voglio dire grazie a tutta la gente che ci è stata vicino fino a questo momento. Ho avuto un solo momento di scoraggiamento quando è stata emessa la sentenza di primo grado che era raccapricciante. Ma ora le cose sono andate come dovevano andare», ha detto Piergiorgio Sandri, il padre di "Gabbo", appena sentita la lettura del verdetto fatta dal presidente Paolo Bardovagni.

«La Cassazione ha confermato che l’uccisione di mio fratello è stato un atto volontario, seppure con la responsabilità del dolo eventuale», ha aggiunto Cristiano Sandri, il fratello avvocato di Gabriele. «Non è il discorso dell’anno in più o in meno di carcere che si farà il colpevole, perchè tra benefici di legge e tutto, la detenzione si ridurrà a un pugno di anni mentre il vero ergastolo è per noi familiari. L’importante è che il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge è stato rispettato: anche quando spara un poliziotto», ha sottolineato. Da Arezzo, dove ha atteso in casa con moglie e figli la battuta finale del processo, Spaccarotella, che non si aspettava la condanna pesante, ha fatto sapere che «affronterà la situazione da uomo» andando a costituirsi. Il Viminale ha nel frattempo già provveduto a risarcire la famiglia Sandri - che ha ritenuta «congrua» la cifra ricevuta di cui non si conosce l’entità - per la reazione spropositata dell’agente che, pur trovandosi dall’altro lato dell’autostrada, non ha esitato a sparare a una distanza di 50 metri senza che ve ne fosse alcun bisogno in quanto l’auto in movimento era stata identificata.

Serrata, a tratti accompagnata anche dalla mimica dello sparo a braccia tese, la requisitoria con la quale il sostituto procuratore generale della Cassazione Francesco Iacoviello - uomo di punta della Procura - ha chiesto la conferma della condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze che ha aggravato la responsabilità di Spaccarotella trasformando l’originaria ipotesi di omicidio colposo con colpa cosciente (sei anni di reclusione inflitti in primo grado ad Arezzo) in quella di omicidio volontario con dolo eventuale. «Spaccarotella non stava mirando alle gomme ma sparò perch‚ voleva colpire la macchina e l’ha presa: la vittima è stata colpita al collo, se ci fosse stata una deviazione di uno sparo diretto verso il basso, al massimo il colpo avrebbe attinto il petto!», ha esclamato Iacoviello. Secondo il Pg, l’agente della Polfer - che non potrà più indossare una divisa per l’interdizione perpetua dai pubblici uffici - agì sparando in risposta a quello che lui percepiva come «smacco o beffa» per il fatto che l’auto di "Gabbo" «non si era fermata né all’azionamento della sirena delle forze dell’ordine, né dopo che lo stesso Spaccarotella aveva sparato un colpo in aria». Per il Pg, questa reazione dell’agente fu «abnorme, tanto che gli altri tre poliziotti che erano con lui non spararono e si comportarono diversamente». «Se a sparare fosse stato un pregiudicato, anziché un poliziotto, il giudice - ha rilevato il Pg - avrebbe impiegato solo una manciata di secondi per condannarlo per omicidio volontario con dolo eventuale» come, nella vicenda Sandri, è avvenuto solo nel secondo grado di giudizio anziché fin dal primo.
 
Top
view post Posted on 11/11/2012, 20:47
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Nel quinto anniversario della morte di Gabriele si è giocata il derby Lazio Roma che gli è stato dedicato.

Video

Colgo l'occasione per ricordare tutte le morti violente, incluse quelle per incidenti stradali, perchè a Roma ce ne sono state tante.

Edited by Claudio Bozzacco - 12/11/2012, 13:40
 
Top
view post Posted on 10/10/2013, 09:08
Avatar

Iban IT54B03268223000EM000204548

Group:
Administrator
Posts:
5,795

Status:


Gentili lettori,

per guardare le cose da tutti i punti di vista sarà utile vedere questo film.
Infatti bisogna considerare tutto prima di farsi una idea.
Questo film finisce proprio con l'iniziare della vicenda Sandri/Spaccarotella.
Lo scenario è quello della vita quotidiana: separazioni, ultrà, rimpatri, problemi di integrazione, sfratti, insofferenza sociale.
Il contesto de film è quello della capitale dove chi vi scrive dal '96 ha avuto modo di toccare con mano la realtà dei quartier che si trovano
al di fuori del raccordo anulare.
Inoltre sullo sfondo di alcune riprese c'è via Giovanni Giolitti e via Marsala che si trovano nei pressi di Roma Termini. Vedere per credere.

Video

Edited by Claudio Bozzacco - 10/10/2013, 10:29
 
Top
12 replies since 15/7/2009, 08:38   3594 views
  Share