| La sentenza n. 15308/11 della Cassazione ha stabilito il principio in base al quale l'inservibilità della cosa comune, che costituisce il limite alle innovazioni in materia condominiale, non può consistere in un semplice disagio, ma deve comportare la concreta inutilizzabilità del bene, con la conseguenza che è lecita la costruzione di un ascensore, anche se riduce le dimensioni del pianerottolo.
Il caso
La proprietaria di un appartamento al piano terreno di un condominio impugna la delibera assembleare che ha approvato l'installazione di un ascensore, lamentando la mancata unanimità dei consensi. Il Tribunale respinge la domanda, ritenendo che, malgrado l'impianto di sollevamento avrebbe comportato una sensibile diminuzione dello spazio comune nel pianerottolo davanti all'abitazione della signora, l'innovazione doveva ritenersi lecita in quanto diretta ad un migliore uso della cosa comune. In appello, però, la sentenza è riformata e il Condominio fa ricorso in cassazione.
I giudici di appello, valutato il bilanciamento tra gli interessi del singolo condomino e quelli dell'ente di gestione, ha ritenuto che i diritti della signora ad utilizzare lo spazio antistante al proprio appartamento e a fruire liberamente di quest'ultimo nella sua pienezza, in ragione di una eventuale diminuzione di luminosità sarebbero risultati eccessivamente compressi dalla realizzazione dell'ascensore. Da qui la decisione che vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Secondo il Condominio, però, la costruzione dell'ascensore non avrebbe affatto comportato tali pregiudizi per la condomina e sostiene che i giudici di merito non si sono soffermati sull'analisi degli aspetti dimensionali dell'ingombro derivante dalla gabbia dell'ascensore, rispetto all'area complessiva del pianerottolo, ignorando quale sarebbe stata l'effettiva riduzione della superficie dell'androne. La Cassazione accoglie questi rilievi e afferma che la sentenza impugnata è fondata su una non condivisibile interpretazione del limite alle innovazioni consentite della cosa comune. Tale limite, infatti, risiede nella inservibilità della cosa comune da parte del singolo condomino a seguito dell'innovazione. Nell'identificazione del limite alle innovazioni della cosa comune «il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità».
Nel caso in esame, la mera riduzione della superficie totale del pianerottolo, antistante il pianerottolo della condomina, non impedisce a quest'ultima di poter fruire del pianerottolo stesso e non costituisce, quindi, un pregiudizio tale da vietare la costruzione dell'ascensore, innovazione che sicuramente comporta un miglior uso per tutti i condomini delle parti condominiali comuni. Il ricorso del Condominio viene, pertanto, accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione nel merito.
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