| Mi provo ad illustrare in parole il più possibile semplici le norme che disciplineranno le elzioni regionali in Campania con particolare riferimento alla Legge regionale n. 4 del 27.03.2009 che ha sostituito qui da noi il meccanismo del vecchio "Tatarellum" (L. 43 del 1995).
Con la riforma del titolo V della Costituzione, infatti, ciascuna regione ha avuto facoltà di varare una propria legge elettorale.
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Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate oltre che dalla Legge regionale n. 4 del 2009, dalle leggio statali n. 108/1968 e n. 43/1995 (cd. Tatarellum), ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto dalla legge regionale o da quest' ultima derogate. Il Presidente dell Giunta ed il Consiglio regionale sono eletti dal popolo a suffragio universale diretto, in un unico turno elettorale. Il Consiglio regionale della Campania è composto da 60 membri eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.
In breve.
Il territorio della regione è diviso in 5 circoscrizioni elettorali, ciascuna corrispondente al territorio di una provincia. Le liste devono essere presentate su base provinciale, nel senso che ciascun partito deve presentare non un'unica lista regionale, ma liste separate in ciascuna provincia. Il numero dei posti in lista varia per ciascuna circoscrizione provinciale in base al numero degli abitanti della provincia raportato al numero dei consiglieri da eleggere. In pratica ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore (art. 9 L. 108/1968) .
Nella nostra circoscrizione (Avellino) le liste devono essere formate da almeno due e da non più di 5 candidati.
Per le altre province: Benevento: minimo 2 massimo 3; Caserta: minimo 4 e massimo 9; Napoli: minimo 11 e massimo 32; Salerno: minimo 4 e massimo 11.
Ogni lista provinciale deve dichiarare il proprio collegamento ad un candidato presidente della giunta regionale.
E' altresì obbligatorio che ciascun partito presenti proprie liste provinciali in almeno 3 circoscrizioni(gruppo di liste).
Le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono detti gruppi di liste. Ciascun gruppo di liste rappresenta in sostanza un partito a livello reginale.(Es. le liste provinciali presentate dal partito x ad Avellino, Salerno, Napoli, Benevento e Caserta costituiscono un gruppo di liste). Più gruppi di liste ( e quindi più partiti) collegati allo stesso candidato presidente formano una coalizione.
La scheda elettorale reca i nomi dei candidati alla carica di presidente (art. 4 comma 1, LR 4/2009) ed accanto ad essi i simboli delle liste ad ssi collegati, ciascuno seguito da due spazi o righe per le preferenze.
L'elettore potrà: - votare un candidato presidente ed una lista ad esso collegata; - votare solo una delle liste collegate ad un candidato presidente (in tal caso il voto va automaticamente anche a quest'ultimo). - votare solo il candidato presidente prescelto.
E' ammesso anche il cd. voto disgiunto (art. 4, comma 2 seconda parte, LR 4/2009) ad un candidato presidente non collegato alla lista prescelta.
L'elettore oltre a votare una lista (voto sul simbolo) può esprimere uno o due voti di preferenza (art. 4 comma 3) scrivendo il nome od i nomi dei candidati nelle apposite righe poste accanto al simbolo. Se ne esprime due la seconda deve essere obbligatoriamente data ad un candidato di sesso diverso da quello della prima, a pena di nullità di tale seconda preferenza In pratica se nella prima riga si scrive il nome di un candidato di sesso maschile, nella seconda è obbligatorio scrivere il nominativo di un candidato donna e viceversa, altrimenti la seconda preferenza non sarà valida (art. 4 comma 3, seconda parte).
Alla coalizione vincente a livello regionale viene assegnata, oltre ovviamente alla presidenza della giunta, un numero di seggi pari ad almeno al 60% (36 consiglieri su 60) e comunque non superiore al 65 % (massimo quindi 39 su 60, anche se per ipotesi abbia ottenuto il 70% dei consensi).
Terminate le operazioni di scrutinio:
- viene proclamato eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello regionale (sommando cioè i voti ottenuti nelle diverse circoscrizioni provinciali). NB: non è necessario raggiungere il 50% + uno dei voti e non è previsto alcun ballottaggio - alla coalizione del candidato vincente viene assegnato il 60% dei seggi in consiglio (36 su 60, ovvero il numero maggiore eventualmente conseguito e fino ad un massimo di 39 consiglieri), da distribuirsi tra le diverse liste provinciali collegate al presidente eletto. - i restanti seggi vengono distribuiti proporzionalmente tra le liste provinciali collegate ai candidati alla presidenza risultati non eletti.
Calcolato il numero di seggi spettante a ciascuna lista provinciale, questi sono assegnati ai candidati che, all'interno della lista stessa, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze valide (cifra individuale). A parità di cifra individuale si tiene conto non dell'anzianità ma dell'ordine di presentazione in lista.
E' prevista una soglia di sbarramento: sono escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione (es. la lista presentata dal partito x in provincia di Avellino anche se supera il 3% non otterrà alcun seggio se a livello regionale le liste presentate dallo stesso partito - gruppo di liste-ottengono complessivamente un risultato inferiore, come il 2,9%). Lo sbarramento, tuttavia, non vale per quelle liste provinciali collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto a livello regionale almeno il 5% dei voti.
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