Piano Casa Regione Campania, L.R. n. 19 del 29 dicembre 2009

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Percival
view post Posted on 19/2/2010, 22:04




Il 29 dicembre è stato definitivamente varato il Piano Casa della Regione Campania.
La legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel BURC n. 80 del 29.12.2010 ed entrata in vigore il giorni successivo) è frutto dell'accordo intervenuto il 31 marzo tra governo centrale e regioni, che si sono impegnate ad approvare specifiche disposizioni legislative che consentissero, a particolari condzioni, incrementi di volumetria ed altezza degli edifici.

Sono adesso consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti:

1) ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente per edifici residenziali uni o bifamiliari, residenziali composti al massimo da 2 piani fuori terra ed eventuale sottotetto, e comunque edifici con volumetria fino a 1000 mc.;
2) in alternativa all'incremento di volumetria, per i soli edifici a prevalente destinazione residenziale, il cambio di destinazione d'uso da volumetria non residenziale a residenziale fino ad un tetto massimo del 20%.
3) In caso di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali è consentito l’aumento fino al trentacinque per cento, della volumetria esistente all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.

Sono esclusi da tali interventi gli immobili:

1) situati nei cd. centri storici (zone A dell’articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali);
2) realizzati in assenza o in difformità dal titolo;
3) di valore storico, culturale, architettonico;
4) situati zone vincolate o di inedificabilità assoluta;
5) situati in riserve naturali o parchi;
6) zone a pericolosità idraulica e zona "rossa" (area vesuviana: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa
di Somma,Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, SanGiuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, TorreAnnunziata, Torre del Greco e Trecase).

Gli ampliamenti non potranno essere realizzati su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.

I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono, inoltre, individuare aree all'interno delle quali vietare gli interventi di ampliamento mediante provvedimento motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 28/02/2010.

In relazione ai casi di esclusione di cui al n. 2 (immobili realizzati in assenza o in difformità dal titolo abitativo), l'art. 7 della legge regionale ammette comunque la possibilità di autorizzare gli ampliamenti in deroga, purché:
a) si tratti di edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti (cioè quella di residenza anagrafica);
b) sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.

La realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato su cui si intende incidere e la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere dai competenti Settori provinciali del Genio civile l'autorizzazione sismica, obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico (legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, anch'essa novellata).
L'edificio interessato dal possibile incremento o mutamento della destinazione d'uso dovrà pertanto essere munito del cd. fascicolo del fabbricato, i cui contenuti, modalità di redazione, custodia e aggiornamento saranno definiti con successivo regolamento, e che, a tenore della legge, comprenderà comunque:

1) gli esiti della valutazione di sicurezza del fabbricato ed il certificato di collaudo, ove previsto.
2) le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.

N.B.: le denuncie di inizio attività o di permesso a costruire, relative ai descritti interventi di ampliamento, mutamento d'uso e riqualificazione devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine ultimo è dunque fìssato al 30.06.2010


Queste sono solo alcune delle principali novità introdotte dal Piano Casa.
Chi desiderasse approfondire l'argomento, potrà assistere al convegno regionale sul piano casa, in programma a Montella per domani, sabato 20 febbraio, alle ore 9:30, presso l'Auditorium del Centro sociale di Via Ippolita Panico.

Edited by Percival - 3/3/2010, 23:55
 
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Percival
view post Posted on 2/3/2010, 21:15




Niente proroga di 90 giorni da parte del Consiglio regionale per i comuni che devono ancora approvare le misure di attuazione della legge sul piano casa: l’atto, all’ordine del giorno dell’ultima seduta dell’assemblea prima delle elezioni, non è stato messo in discussione dopo che il presidente di turno, Gennaro Mucciolo, ha preso atto che non c’erano numeri sufficienti in aula per discutere l’argomento.
 
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1 replies since 19/2/2010, 22:04   1079 views
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