Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: conseguenze penali ed amministrative

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Percival
view post Posted on 27/5/2010, 07:10




Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: conseguenze penali ed amministrative

L’art. 73 del d.p.r. 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) commina pene severissime per tutte le condotte connesse alla produzione, al traffico ed allo smercio o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
E’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 chiunque, non debitamente autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
Tali sanzioni (art. 73, comma 1 bis) sono estese anche a colui che importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, per uso non esclusivamente personale.
In breve, mentre è sempre penalmente punibile la condotta di chi produce, coltiva ovvero vende, consegna o cede ad altri anche a titolo gratuito una qualsiasi quantità o qualità di sostanze stupefacenti (fatta salva, a determinate condizioni, l’ipotesi della codetenzione per l’uso di gruppo), le condotte di acquisto, detenzione, ricezione, esportazione ed importazione delle stesse possono anche non costituire reato, bensì semplice illecito amministrativo, qualora poste in essere per uso esclusivamente personale.

A questo punto occorre soffermarsi sulla nozione di uso personale che costituisce lo spartiacque tra l’illecito penale e l’ambito dell’illecito amministrativo.
Anzitutto una precisazione: la legge non fornisce una chiara definizione dell’uso personale e si limita ad apprestare dei criteri-guida di natura indiziaria, demandando al magistrato giudicante di individuare se nel caso concreto detto uso sussista o meno.

In particolare si deve tener conto dei seguenti criteri legali (art. 73 comma 1-bis lett. a):

1)della quantità di sostanza, se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle apposite tabelle ministeriali.
2) alle modalita’ di presentazione della stessa;
3) di ogni altra circostanze dell’azione, comunque ritenuta significativa.

1) QUANTITA’: E’ il primo e più importante degli elementi da valutarsi.
La detenzione (o importazione, esportazione, acquisto o ricezione) di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità inferiore ai limiti massimi indicati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministro della salute costituisce un indizio il più delle volte determinante per stabilire l’uso personale ed escludere il fine di cessione a terzi. La detenzione di quantitativi superiori è, al contrario fortemente indiziante, di un uso non esclusivamente personale.
Ma analizziamo più da vicino il contenuto delle tabelle, che sono ancora quelle approvate l’11 aprile 2006 con decreto del ministero della salute (11 aprile 2006).
Esse indicano per ciascuna sostanza la QUANTITA’ MASSIMA DETENIBILE (Q.M.D., espressa in mg di principio attivo) e la equivalente quantità in sostanza lorda (espressa in grammi o compresse):

Eroina 250 Mg (pari ad 1,7 gr. di sostanza lorda ), cocaina 750 Mg (1,6 gr. di sostanza lorda), Cannabis Thc -Marijuana -hashish 500 Mg (5 grammi di sostanza lorda), Ecstasy 750 Mg (5 compresse in sostanza lorda), Anfetamina 500 Mg (5 compresse in sostanza lorda), LSD 0,150 Mg (3 compresse in sostanza lorda).

Il valore decisivo naturalmente è quello di principio attivo, mentre i valori di sostanza lorda hanno carattere largamente orientativo e possono servire ad una prima sommaria valutazione del materiale rinvenuto da parte degli operatori di polizia.

La sostanza stupefacente sequestrata deve, pertanto, essere sottoposta ad analisi qualitative e quantitative, per accertare la quantità di principio attivo.

Va ,tuttavia, osservato che l’elemento quantità, pur decisivo, non ha valore di presunzione assoluta, tale da vincolare indissolubilmente il giudice.

Quest’ultimo, infatti, ben potrà ritenere la destinazione a terzi ( il cd. spaccio) anche in presenza di quantitativi esigui ed inferiori ai minimi previsti dai decreti medesimi; così come potrà ritenere l’uso personale per quantità superiori che non rivelino accumuli consistenti di droga prodromici rispetto a future cessioni (cfr. Cass 6, n. 17899/08, rv 239932; n. 19788/08; rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575, rv. 241522).
Lo stesso consumatore potrà fornire prova dell’uso personale di quantità di sostanza superiori alla Q.M.D.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La modalita’ di presentazione sintomatica di un uso non esclusivamente personale è quella del cd. confezionamento frazionato o in dosi (solitamente il frazionamento fa ritenere, fondatamente, la destinazione alla vendita al dettaglio). Ad avviso di chi scrive si tratta di un criterio fuorviante. Infatti se è vero che la droga si vende in dosi frazionate è anche vero, di conseguenza, che essa si acquista e si consuma in dosi, per cui è probabile che anche il consumatore la detenga in questa forma.

3) ALTRE CIRCOSTANZE

Le altre circostanze della azione comprendono tutte le circostanze oggettive non codificate (modalità di custodia della droga, ritrovamento di sostanze di diversa natura, ritrovamento di quantitativi notevoli di sostanza da taglio e materiale idoneo al confezionamento in dosi, lame, bilancini di precisione ecc), idonee a supportare logicamente la destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale .


APPLICAZIONE DEI CRITERI

Come già evidenziato i criteri indiziari sopra descritti servono da guida al Giudice nel valutare l’eventuale rilevanza penale delle condotte di detenzione, acquisto, ricezione ed importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In prima battuta, tuttavia, alcuni di essi tornano utili anche agli operatori di polizia per le prime determinazioni da assumere riguardo alla persona sorpresa a detenere, acquistare e/o trasportare la sostanza illecita.

Tenuto sempre fermo il sequestro (penale o amministrativo) della sostanza, le possibili opzioni sono tre e l’individuazione di quella applicabile al caso concreto dipende, appunto, dalla valutazione dell’agente di polizia in merito alla sussistenza o meno dell’uso esclusivamente personale. Tale valutazione va effettuata avvalendosi, per quanto possibile, dei criteri indiziari di cui ci stiamo occupando. E’ ovvio che, nell’impossibilità di conoscere nell’immediatezza del rinvenimento la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza posta sotto sequestro, assumeranno decisiva importanza gli altri criteri: il peso lordo, il frazionamento in dosi ed il numero delle stesse, le modalità di presentazione,il rinvenimento di sostanze o strumenti per il confezionamento ed il taglio, la presenza o meno degli ammennicoli solitamente connessi al consumo della sostanza ecc.

Le opzioni possibili sono, come dicevo, 3:

1) l’agente operante ritiene sussistere l’ipotesi di spaccio o di condotta finalizzata allo spaccio (art. 73 comma 1 T.U.);
2) l’agente ritiene sussistere l’ipotesi di spaccio o di condotta finalizzata allo spaccio, nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 (“Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000″).;
3) l’agente operante, ritiene sussistere l’uso esclusivamente personale.

Queste le conseguenze:
Nel caso sub. 1 (art. 73, comma 1, T.U) è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art.380, comma 2, lett. h c.p.p.) ed il sequestro probatorio della sostanza (art.253 c.p.p., da convalidarsi entro 48 ore da parte del PM).
Nel caso sub 2 (art. 73, comma 5 t.u.) “scatta” ipso facto la sola denuncia a piede libero ed il sequestro della sostanza. L’arresto in flagranza è facoltativo.
In entrambe le ipotesi non è infrequente il sequestro delle somme di denaro (sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. e 321 comma 2 cpp) di cui l’indagato sia trovato in possesso, se ritenute provento della contestata attività di spaccio.
Sussistendone i presupposti si può, qualora ritenuto opportuno, anche procedere al sequestro probatorio (per finalità di approfondimento investigativo) o preventivo del veicolo a bordo del quale è rinvenuto il corpo del reato.
Nel caso sub 3 (uso esclusivamente personale) non scatta alcuna conseguenza penale, ma la sola segnalazione del soggetto quale assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope alla Prefettura competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 75 T.U. La sostanza viene sottoposta a sequestro amministrativo (ex art. 13 comma 2 L. 689/1981).
Resta inteso che l'ultima parola sulla fattispecie da contestarsi spetterà comunque al magistrato, all'esito degli accertamenti di laboratorio sulla sostanza sequestrata.

Edited by Percival - 19/7/2011, 09:52
 
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view post Posted on 7/6/2010, 07:49
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Vorrei commentare il post di Percival con un consiglio per chi volesse interrompere il consumo di sostanze psicoattive.

Bisogna premettere che la sostanza psicoattiva, narcotica o stimolante, induce nel consumatore nel momento della fruizione, a seconda dei casi e della sostanza, momenti di rilassamento, benessere, godimento, appagamento, stati alterati di coscienza, sogni lucidi, sicurezza, abilità, memoria, disinibizione.
In alcuni casi chiaroveggenza o addirittura ricongiungimento con la divinità, come per le diverse antiche religioni, in alcune delle quali è ancora in uso.

Queste abitudini però hanno diversi effetti collaterali:
Dissociazioni, innervosimento, aggressività, distorsione della percezione, apatia, temerarietà, stati depressivi, isolamento, indebolimento dell'io, inabilità, pseudodemenze, favorisce in genere le diverse patologie psichiche.

Per distrarre chi ne fruisce sarà utile indicare altre vie di accesso, non dannose per l'organismo e la psiche, al godimento, al benessere, all'abilità, al sollazzo ludicoricretivo.

Epicuro
« Non si è mai troppo vecchi o troppo giovani per essere felici.
Uomo o donna, ricco o povero, ognuno può essere felice. »


image

Anche se sforo dal tema oggetto della discussione, per i miei amici
ai quali piace sforare, chiamato in causa Epicuro non resta che approfondirlo:

La felicità e la gioia dell’essere umano è legata alla passione o all’assenza dal turbamento?
La passione trascina l’uomo verso stati d’animo estremi.
La vera felicità per Epicuro deve essere perfetta, stabile, compiuta.

Epicuro afferma che un piacere che conduce a successivi affanni non può dirsi vero piacere.
Il vero piacere è un piacere che è già compiuto in sé, che non si incrementa e non decresce, resta stabile, perché rappresenta la perfezione. A questo tipo di piacere si arriva per sottrazione del dolore: il vero piacere è quindi sia assenza di dolore fisico (aponia, “privo di pena”) che spirituale (atarassia, “privo di turbamento”).


;)

Edited by Claudio Bozzacco - 8/6/2010, 15:15
 
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Goneone
view post Posted on 4/2/2014, 13:06




per 6,5 grammi lordi quindi si aspetta la decisione del magistrato??
 
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Percival
view post Posted on 18/2/2014, 17:13




CITAZIONE (Goneone @ 4/2/2014, 13:06) 
per 6,5 grammi lordi quindi si aspetta la decisione del magistrato??

Generalmente, sì.
La decisione dipende dalla quantità di principio attivo contenuta nei grammi di sostanza.
Bisogna anche dire che la Corte Costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimità delle modifiche apportate al T.U. dalla Fini-Giovanardi, per cui grande è la confusione sotto il cielo
 
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scazzacane
view post Posted on 17/5/2015, 13:40




Per 14 grammi di hashish,40 dosi di ketamina totale 12 grammi,un bilancino e 3500 euro quali pene e multe possono dare?
 
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Andrei Neatu
view post Posted on 21/2/2017, 02:08




Ma per 6 kg di erba e 4 di hashish tralaltro sei anche minorenne, che te possono fa?
 
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view post Posted on 22/2/2017, 16:17
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Questa ultima domanda sembra un assist dai corridoi e dalle stanze di Palazzo Chigi o stabili affini e contigui.

Come in via del Tritone e in corso Vittorio Emanuele a Roma. Davanti all'ingresso c'è un poliziotto e affianco alla porta c'è una tabella di ottone con inciso "Presidenza del consiglio dei Ministri".

Non sarebbe la prima volta che questo forum e questo amministratore, volente o nolente, si prestano a rendere una consulenza a questi uffici.


Se sei minorenne e tieni 10 kg di droga quando diventi adulto fai concorrenza ai narcotrafficanti messicani.

Se sei minorenne la materia è del tribunale per i minori. Dovresti diventare maggiorenne a Nisida, istituto penitenziario minorile, e poi scontare il resto della pena in un istituto penitenziario per adulti.

Dovresti riuscire a dimostrare che la sostanza la detieni per uso personale per alleggerire la condanna. Ma 10 kg in tutto per uso personale mi sembrano un po' troppi.

Se hai altre domande contatta in privato percival che tratta la materia dal punto di vista giudiziario, io invece vorrei soffermarmi sull'aspetto legislativo.

Colgo l'occasione per riflettere sulla vicenda che ha colpito proprio un minore che si è suicidato dopo che i finanzieri gli avevano trovato dell'hashish in casa. I finanzieri li aveva mandati proprio la madre.

Lo stesso Giovanardi, estensore insieme a Fini della legge sulle sostanze psicoattive, ha ammesso in tv che suo figlio aveva fatto un'esperienza del genere.

A questo punto va rivisto l'approccio legislativo sulla materia. La sostanza psicotropa, come è stato ampiamente documentato su questo forum, è dannosa.

Ma se la distribuzione ed il consumo non viene controllato dallo Stato, come tra gli altri in California dove è andato oggi Renzi, a suo dire per conoscere il futuro, la droga può fare ancora più danni alla società, all'economia e alla salute del singolo.

In California la canna è distribuita dallo stato dal 1996. Qualche anno dopo hanno inventato Google e Facebook.

Dall'anno prossimo vogliono tassare la marijuana. Si calcola che i 35 milioni di cittadini californiani pagheranno 20 miliardi di dollari di tasse sulla marijuana.

Se in Italia con 65 milioni di abitanti si potessero introitare 40 miliardi di euro che adesso finiscono in altre organizzazioni, forse potremmo avere la benzina nello spazzaneve che tanto serviva per salvare la vita delle vittime nell'hotel rigopiano.

Edited by Claudio Bozzacco - 10/3/2017, 07:55
 
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view post Posted on 26/2/2017, 11:06
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Gentili amici, ho notato che ultimamente l'argomento è direttamente o indirettamente trattato dai media e in particolare da Mediaset.

Si parla molto di San Patrignano e dei percorsi di riabilitazione dei tossici.

Evidente il timbro conservatore dell'emittente che però ha dimenticato il libro di un grande ideologo della destra, Friedrich Nietzsche: "al di là del bene e del male".

Al la del bene e del male c'è la praticità. Evidentemente i meneghini non si sono affacciati sulle zone più nordiche dell'Europa e non hanno notato che la sostanza psicotropa amplifica il disagio sociale generato dalla povertà. Dove non c'è disagio sociale, ricchezza e occupazione, la sostanza non è un tabù, non è un rifugio, fa parte dell'industria dell'entertainment come cinema, parco dei divertimenti.

Sempre al Nord una ragazza di 14 anni avrebbe fumato uno spinello e sarebbe caduta da diversi metri di altezza in un centro commerciale.

Magari con una legislazione atta all'uopo la sostanza psicotropa sarebbe stata disponibile e consumabile a piano terra. Vietata ai minori. Che priva del vincolo del tabù e del divieto sociale sarebbe stata introdotta e controllata meglio dalla protezione del genitore.

Con un approccio legislativo meno proibizionista la sostanza avrebbe cagionato meno danni alla ragazzina caduta dai piani alti del centro commerciale.
 
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view post Posted on 24/3/2017, 10:33
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Un saluto agli onorevoli lettori.

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Edited by Claudio Bozzacco - 24/3/2017, 22:57
 
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Matteo Gnaccarini
view post Posted on 18/4/2017, 00:56




Se mi fermano in possesso di 3.5 grammi di cannabis suddivisa in quattro buste viene considerato spaccio?
 
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view post Posted on 18/4/2017, 07:15
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Potrebbe essere considerato spaccio.
 
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Matteo Gnaccarini
view post Posted on 20/4/2017, 16:27




Anche se trovato senza altre prove relative allo spaccio?
 
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view post Posted on 20/4/2017, 17:01
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Per aver accesso al fascicolo dell'indagato bisogna attendere la chiusura delle indagini preliminari. Se hai bisogno di un consulente legale scrivi in privato a percival.
 
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view post Posted on 22/4/2017, 19:47
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Per snellire il lavoro in questi uffici che costa parecchi soldi e fa salire spesso il prezzo della benzina, delle utenze, dell'Iva e delle tasse in genere, bisognerebbe farne un po' a Montecitorio. Così poi magari si possono accendere nuove partite Iva, attualmente insostenibili. Piu' lavoro, meno disagio sociale, meno lavoro per tribunali.

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Il meccanismo è inceppato. Simbolo di questo fatto una macchina parcheggiata davanti ad un divieto di sosta sotto al tribunale della capitale d'Italia, che si occupa anche delle pratiche degli italiani all'estero.

Il politico deve far credere che si impegna e che con lui le cose vanno o andranno meglio. Invece servono persone che non fanno pubblicità ma risolvono direttamente i problemi.

Edited by Claudio Bozzacco - 29/4/2017, 13:37
 
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view post Posted on 6/5/2017, 18:47
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Ritorna in pole la discussione sulle norme che regolano il consumo di sostanze psicoattive.
Si parla di 3 milioni di consumatori. Il fenomeno riguarda anche il ministero della saute.

In particolare si dice che la quantità di principio attivo nella cannabis negli ultimi anni sarebbe aumentato. Inoltre che alcune formazioni politiche non sarebbero favorevoli alla legalizzazione della cannabis per un principio etico.

Per quanto riguarda il principio attivo questo può essere definito e controllato prima della distribuzione. Come la quantità di nicotina nelle sigarette.

Per quanto riguarda l'etica sarebbe etico limitare il disagio personale, sociale e psicologico favorito dal consumo incontrollato della sostanza. Sarebbe etico frenare la povertà, l'evasione fiscale e contributiva, l'aggravarsi della condizione sociale del consumatore fuori controllo. La ghettizzazione, l'alimentazione di organizzazioni non statali.

Contenere la povertà e il disagio sociale con la redistribuzione dei maggiori introiti dello stato è un'azione etica.

Argomento molto impegnativo. Una posizione simile a quella descritta fin qui l'ha assunta anche Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, giudice a Sant'Angelo dei Lombardi AV negli anni del terremoto.

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Edited by Claudio Bozzacco - 7/5/2017, 14:17
 
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