| Salve.
In linea di principio mi sembra scontato che la volonta' del condominio -e la delibera non e`altro che la manifestazione formale di tale volonta'-, debba tassativamente formarsi in seno all'assemblea, previa discussione degli argomenti all'ordine del giorno (cd. principio collegiale-democratico).
L'ordinamento non contempla, allo stato, procedure alternative, per cui al di fuori del contesto assembleare non v'e' ne' puo' esservi valida deliberazione.
Per autorevole dottrina, addirittura, si integrerebbe una fattispecie di inesistenza dell'atto deliberativo (Cian - Trabucchi Commentario al codice civile, Padova, 2002, sub art. 1137).
Come giurisprudenza vanno segnalate le seguenti massime.
L’assemblea condominiale non può rimettere al parere espresso da singoli condòmini la propria potestà deliberatoria e la formazione della maggioranza di legge, con la conseguenza che, ove ciò avvenga, la relativa deliberazione è affetta da nullità, deducibile da chiunque dei condòmini, nonostante la partecipazione all’assemblea. (Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che la decisione sulla conclusione di un contratto riguardante il condominio possa essere rimessa dall’assemblea alla volontà manifestata dai condòmini al di fuori di essa, attraverso la sottoscrizione di una lettera circolare). Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 1982, n. 5646, Della Lunga c. Cond. V Fogliano.
Il referendum volto a sollecitare il parere dei singoli condòmini su questioni di interesse comune non spiega alcun effetto giuridicamente rilevante nei confronti dell’assemblea di condominio, in quanto non ne può costituire il presupposto logico-giuridico, atteso che la volontà del condominio può manifestarsi solo attraverso le delibere adottate dal suo supremo organo di gestione.
Trib. civ. Napoli, 25 novembre 1992, in Arch. loc. e cond. 1994, n. 2.
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