quorum deliberativo, assemblea condominiale

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stefano ros
view post Posted on 5/10/2011, 21:23




buona sera a tutti sono fresco fresco e avrei bisogno di un aiuto, si è tenuta un assemblea nel mio condominio per l'approvazione dell'installazione di una pompa sommersa per il valore di 2341,08 € all'assemblea erano presenti 4 condomini su 12 io ero rappresentato dall'amministratore ed un altro inquilino era rappresentato da un'altra persona per un totale di 530,66 millesimi. di tutti i presenti solamente io mi sono opposto all'approvazione dei lavori (io rappresento 74,57) millesimi. nel verbale che ho ricevuto dall'amministratore c'è specificato che: l'amministratore informa che non essendoci un quorum deliberativo sufficiente ma sussistendo comunque la presunzione di un danno a cui potrebbero incorrere alcuni condomini e quindi una eventuale azzione risarcitoria posta a carico del condominio,verra inoltrato preliminarmente il conteggio dettagliato e relativo riparto di spesa con allegato il presente verbale per raccogliere le volontà delle persone non presenti. visto che questo quorum non è stato raggiunto come ben specifica l'amministratore questa decisione può essre ritenuta valida? si è voluto mettere questa pompa perchè l'anno scorso al fronte di una pioggia straordinaria nel garage di un solo inquilino è entrata un pò di acqua quindi prima di pagare la mia quota vorrei essere sicuro che è tutto regolare. mille grazie a tutti
 
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Percival
view post Posted on 6/10/2011, 14:43




Salve.

In linea di principio mi sembra scontato che la volonta' del condominio -e la delibera non e`altro che la manifestazione formale di tale volonta'-, debba tassativamente formarsi in seno all'assemblea, previa discussione degli argomenti all'ordine del giorno (cd. principio collegiale-democratico).

L'ordinamento non contempla, allo stato, procedure alternative, per cui al di fuori del contesto assembleare non v'e' ne' puo' esservi valida deliberazione.

Per autorevole dottrina, addirittura, si integrerebbe una fattispecie di inesistenza dell'atto deliberativo (Cian - Trabucchi Commentario al codice civile, Padova, 2002, sub art. 1137).

Come giurisprudenza vanno segnalate le seguenti massime.

L’assemblea condominiale non può rimettere al parere espresso da singoli condòmini la propria potestà deliberatoria e la formazione della maggioranza di legge, con la conseguenza che, ove ciò avvenga, la relativa deliberazione è affetta da nullità, deducibile da chiunque dei condòmini, nonostante la partecipazione all’assemblea. (Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che la decisione sulla conclusione di un contratto riguardante il condominio possa essere rimessa dall’assemblea alla volontà manifestata dai condòmini al di fuori di essa, attraverso la sottoscrizione di una lettera circolare).
Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 1982, n. 5646, Della Lunga c. Cond. V Fogliano.

Il referendum volto a sollecitare il parere dei singoli condòmini su questioni di interesse comune non spiega alcun effetto giuridicamente rilevante nei confronti dell’assemblea di condominio, in quanto non ne può costituire il presupposto logico-giuridico, atteso che la volontà del condominio può manifestarsi solo attraverso le delibere adottate dal suo supremo organo di gestione.

Trib. civ. Napoli, 25 novembre 1992, in Arch. loc. e cond. 1994, n. 2.
 
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Percival
view post Posted on 7/10/2011, 09:28




In soldoni, al di fuori dell'assemblea non si può deliberare alcunché.
 
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2 replies since 5/10/2011, 21:23   228 views
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