Art 162 ter CP: Estinzione del reato per condotte riparatorie

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Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Nel 1930 il Re era Vittorio Emanuele |||° di Savoia

Vittorio_Emanuele_III__c

LIBRO PRIMO. Dei reati in generale - TITOLO SESTO. Della estinzione del reato e della pena - CAPO PRIMO. Della estinzione del reato


ARTICOLO 162 TER
Estinzione del reato per condotte riparatorie
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis. (2)

(1)

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017 ed applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. V. anche i commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017.

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Commento di Ottavia Murro - 16 giugno 2017

Sommario: 1. Inquadramento generale – 2. Ambito di applicazione – 3. La riparazione integrale – 4. Problemi applicativi

1. Inquadramento generale

I primi quattro commi della proposta di riforma, relativi all’introduzione dell’art. 162 ter c.p., disciplinano un istituto già noto nella giurisdizione di pace: la riparazione come causa di estinzione del reato. Al comma 1 del maxiemendamento si legge, infatti, che: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’istituto appare connotato da una ratio rieducativa, ristorativa e deflattiva, essendo finalizzato, altresì, ad attuare il “diritto penale minimo”, alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale.
La struttura normativa riprende parzialmente l’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, infatti, si prevede una causa di estinzione generale, ossia applicabile ad un numero indeterminato di reati (nello specifico tutti quelli a querela remittibile); a carattere soggettivo, in quanto applicabile al solo imputato che adempie la condotta riparatoria; la riparazione si effettua mediante restituzioni, risarcimento e – ove possibile – eliminazione delle conseguenze dannose; è previsto un termine perentorio entro cui porre in essere il comportamento riparatorio (nel caso di specie prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, salvo la proroga delineata dal comma 2 dell’art 162 ter c.p.); infine è necessaria l’audizione delle parti e della persona offesa. Giova sottolineare che la proposta in esame, alla stregua di quanto previsto nell’art. 35 d.lgs. 274/2000, non conferisce alla vittima un potere di veto; il giudice, pertanto, ha un vero e proprio potere di scavalcamento della volontà punitiva del querelante.
Sussistono, tuttavia, alcuni elementi distintivi tra la proposta in esame e l’ipotesi disciplinata nella giurisdizione di pace, primi tra tutti la previsione – nell’art 162 ter c.p. – del presupposto della integralità della riparazione, unita all’assenza di un’indicazione dei criteri in base ai quali il giudice possa ritenere la condotta riparatoria congrua ai fini dell’estinzione del reato.
Va segnalato che, al fine di evitare problemi di diritto intertemporale, i commi 2 e ss. dell’emendamento in esame prevedono l’applicabilità della causa di estinzione a tutti i processi in corso (fatta eccezione per il giudizio di legittimità).
Delineati i tratti generali dell’istituto, appare opportuno analizzare alcuni aspetti che, prima facie, appaiono critici.

2. Ambito di applicazione

Nel concentrarci preliminarmente sull’ambito di applicabilità dell’istituto, si rileva che questo, circoscritto ai reati a querela remittibile, appare estremamente limitato, soprattutto in considerazione dell’operabilità, per tali categorie di reati, dell’istituto della remissione di querela. Si potrebbe, infatti, ritenere, che la causa di estinzione in esame residuerà nelle sole ipotesi in cui la persona offesa, risarcita del danno, voglia persistere nella sua volontà punitiva.
A ben vedere, l’originaria proposta normativa prevedeva, attraverso l’introduzione dell’art. 649 bis c.p., l’estensione del beneficio anche ad alcuni reati contro il patrimonio procedibili d’ufficio, quali quelli rubricati dagli artt. 624 c.p., nei casi aggravati dal primo comma dell’art. 625 c.p. ai numeri 2,4,6,8 bis; nonché ai delitti di cui agli artt. 636 e 638 c.p. Nel corso dei lavori parlamentari l’art. 649 bis c.p. è stato soppresso, limitando così l’ambito di applicabilità ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione.
Non si può, tuttavia, ignorare che alcuni delitti contro il patrimonio potevano trovare un’adeguata risoluzione nell’istituto dell’estinzione del reato per riparazione; così come tutte le contravvenzioni non oblabili. Auspicabile sarebbe stato un ampliamento dell’ambito di applicazione, ai fine di consentire un ricorso maggiore alla nuova ipotesi estintiva.

3. La riparazione integrale.

La proposta in esame espressamente prevede che l’imputato ripari interamente il danno cagionato dal reato, tuttavia tale requisito apre un interrogativo: la riparazione deve essere integrale rispetto al danno criminale e al grado di colpa, ovvero al danno civile?
Appare, dunque, aperta la questione circa l’effettivo oggetto della condotta, con non poche problematiche qualora si propenda per una riparazione integrale anche del danno civile: a ben vedere, si rischia di far sorgere in capo al giudice penale l’onere di quantificare interamente il danno civile; inoltre, mancherebbe la previsione di una preclusione per la vittima, integralmente risarcita, ad agire nell’eventuale giudizio civile; infine, prevedendo una riparazione omnicomprensiva di tutti i danni (compreso il lucro cessante, il mancato guadagno) si correrebbe il concreto pericolo di aver creato un istituto premiale per il solo imputato benestante.
Nel propendere per un’interpretazione in linea con le finalità dell’istituto, si ritiene più conforme al dettato normativo la previsione di una riparazione integrale del danno criminale e, in ultima analisi, proporzionata rispetto alle esigenze di prevenzione e riprovazione nel reato. Gli ulteriori diritti risarcitori della persona offesa, inerenti alle pretese civilistiche, sono comunque tutelati, non essendo precluso alla vittima agire in sede civile.

4. Problemi applicativi

Restano, tuttavia, aperte alcune questioni relative al modus operandi della causa di estinzione in esame. La proposta normativa, infatti, mira ad introdurre una norma sostanziale (l’art. 162 ter), rubricata tra le cause di estinzione del reato, non prevedendo alcuna disciplina procedurale.
Ed invero, relativamente al termine perentorio (la riparazione va adempiuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento), si riscontra l’assenza di disciplina per l’ipotesi in cui sia stato emesso un decreto penale di condanna, lasciando aperta la questione circa la possibilità di ricorrere all’istituto della riparazione estintiva con l’atto di opposizione (e in tal caso andrebbe integrata la disciplina degli avvisi di cui all’art. 460 lett. e c.p.p.).
Relativamente alla previsione dell’audizione della persona offesa, la norma attribuisce a questa il diritto di interloquire, tuttavia, nulla si dispone nel caso in cui l’offeso non compaia (l’assenza sarebbe equiparabile all’esercizio del diritto di non essere sentito?), né si specifica se la mancata audizione della vittima, presente in udienza, possa costituire motivo di impugnazione, alla stregua di quanto è espressamente previsto nella disciplina della messa alla prova per adulti (art. 464 quater comma 7 c.p.p.).
Non viene specificata la forma del provvedimento nel caso in cui il giudice ritenga non positiva la condotta riparatoria ai fini della dichiarazione di estinzione del reato, né si stabilisce se questo debba avere dei requisiti motivazionali.
Altro dubbio attiene all’assenza di una disciplina in tema di acquisizione di prove durante il periodo di sospensione; infatti, nel caso in cui il processo venga sospeso per consentire la riparazione (sospensione che può durare fino sei mesi), non si disciplina alcuna ipotesi di acquisizione delle prove non rinviabili.
Le criticità sopra segnalate si affiancano alla genericità del parametro valutativo della condotta riparatoria, la proposta normativa, infatti, collega la dichiarazione di estinzione ad una generica valutazione positiva della riparazione da parte del giudice. Sappiamo che l’art. 35 del d.lgs. 274/2000 prevede dei parametri più specifici, legittimando una dichiarazione di estinzione solo se la condotta riparatoria appare idonea a soddisfare le esigenze di prevenzione e riprovazione nel reato. Di converso, la generale previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 162 ter c.p. (il giudice dichiara l’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie) lascia aperte diverse questioni, ci si chiede, infatti, se il giudice debba valutare la riparazione in base al grado di colpa, al fatto di reato, alle esigenze sia preventive che rieducative, ovvero se l’assenza di criteri tassativamente indicati, renderà del tutto arbitraria e discrezionale l’applicazione del beneficio. Inoltre, in una prospettiva de iure condendo, auspicabile sarebbe stato un richiamo all’art. 129 c.p.p., al fine di consentire, prima della dichiarazione di estinzione del reato per riparazione, di valutare l’eventuale sussistenza di una causa di proscioglimento.
Infine, si riscontra l’assenza di coordinamento non solo tra la proposta normativa e le cause di estinzione per riparazione preesistenti (ex plurimis l’art. 35 d.lgs. n. 274/2000), ma soprattutto tra l’istituto di pronta introduzione e tutti gli altri istituti premiali. Si rileva, infatti, che sono state recentemente introdotte diverse ipotesi di non punibilità, che si aggiungono a quelle preesistenti: non punibilità per tenuità del fatto e messa alla prova per adulti; oltre alle ipotesi preesistenti di oblazione (sia obbligatoria che facoltativa), patteggiamento, giudizio abbreviato. Nell’evitare il pericolo di impunità, un coordinamento tra le diverse ipotesi sembrerebbe stato auspicabile, anche in considerazione del fatto che si può ricorrere al beneficio dell’estinzione del reato per riparazione illimitatamente.

L'annuncio di Gentiloni: "Abbiamo varato tre decreti attuativi, il nostro è un lavoro in progress. L'obiettivo è che il sistema contribuisca a ridurre la recidiva". Critiche da Antigone: "Persa occasione storica"

22 Febbraio, 2018

ROMA - "Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri di questa mattina, che aveva all'ordine del giorno appunto la riforma delle carceri. "Il nostro", ha spiegato il presidente del Consiglio, "è un lavoro in progress. Lavoriamo con strumenti diversi con l'obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte di chi è accusato o condannato per reati".

"Se vogliamo rintracciare un filone che unisce i diversi provvedimenti - ha detto Gentiloni - è proprio questo. Perché il rischio è che questo sistema, se non ha correzioni credo utili, e in parte adottate oggi, non sia sufficientemente efficace nel ridurre la recidiva, quindi che comportamenti criminali continuino a generare comportamenti criminali anziché favorire il reinserimento nella società". Lavoro, giustizia minorile e giustizia riparativa sono i temi dei tre decreti attuativi approvati oggi in via preliminare. Alcuni decreti attuativi, ha spiegato Gentiloni, "sono stati adottati, altri lo saranno nelle prossime settimane, tenendo conto delle indicazioni del Parlamento". Slitta invece al prossimo Consiglio dei ministri l'atteso via libera al decreto complessivo che ridisegna l'ordinamento.

Duro il commento dell'associazione Antigone, da sempre punto di riferimento nell'analisi della situazione carceraria: "Siamo delusi. Speravamo che non vincessero la tattica e la preoccupazione elettorale. Oggi si è sprecata un'occasione storica per riformare le carceri italiane", ha affermato il presidente Patrizio Gonnella. "La legge che le governa - aggiunge - risale al 1975. Il Consiglio dei Ministri di stamattina poteva adeguarla alle esigenze del mondo attuale. Poteva allargare il campo delle misure alternative alla detenzione, la cui capacità di ridurre la recidiva e dunque di garantire maggiore sicurezza ai cittadini è ampiamente dimostrata. Poteva avvicinare la vita penitenziaria a quella esterna, come tutti gli organismi internazionali sui diritti umani raccomandano di fare. Poteva garantire una maggiore tutela del diritto alla salute fisica e psichica. Ha invece preferito farsi spaventare dall'avvicinarsi dell'appuntamento elettorale piuttosto che pensare alla tutela dei diritti dei detenuti. Ma la speranza non è del tutto persa. Speriamo che anche dopo le elezioni le autorità vogliano portare a compimento una riforma storica. Il tempo tecnico c'è. I decreti - scritti da persone della massima competenza e supportati dagli Stati Generali dell'esecuzione penale - anche. Bisogna solamente avere la volontà politica di farlo".

Presto ci potrebbero essere movimenti in via Arenula.

ministero_grazia_giustizia
 
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